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ilFamiliarista

I figli nati da una relazione extraconiugale sono eredi parimenti ai figli legittimi?

03 Marzo 2025

I figli nati fuori dal matrimonio sono equiparabili in tutto e per tutto ai figli legittimi?

Nello specifico, l'articolo 566 del codice civile, stabilisce che alla morte del padre e della madre i figli legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio ereditino i beni lasciati in eredità in parti uguali.

Si evidenzia una peculiarità prevista al comma 3 dell'art. 537 del codice civile, ove viene consentito ai figli legittimi di liquidare in denaro o in beni immobili di loro scelta la quota a cui hanno diritto i figli naturali che vi acconsentano. In caso di opposizione, interviene il giudice che, valutate tutte le circostanze personali e patrimoniali, può autorizzare i figli legittimi a corrispondere ai figli naturali ciò che spetta loro per legge, evitando così che essi abbiano voce in capitolo sulla gestione dei beni che il de cuius ha lasciato in eredità.

Tale opzione ha come scopo quello di evitare che i figli nati fuori dal matrimonio partecipino insieme ai figli legittimi all'amministrazione dei beni ereditati, nella misura in cui essa può dar luogo a gravi difficoltà di gestione del patrimonio ereditario, quando ad esempio, i figli legittimi non vadano d'accordo con i figli nati fuori dal matrimonio.

Al netto di ciò, ai fini della successione, i figli nati fuori dal matrimonio e quelli naturali hanno gli stessi diritti.

Tale previsione che, ad oggi, può sembrare ragionevole e di buon senso, è il risultato di un'importante riforma sulla filiazione, che ha condotto alla definitiva scomparsa della distinzione tra figli naturali e figli legittimi.

Nel 2012, infatti, è stato approvato definitivamente il testo, atteso da anni, della nuova legge in materia di filiazione che ha introdotto rilevanti novità, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale, superando la scissione, anche terminologica, tra figli naturali e figli legittimi, divenuta ormai anacronistica rispetto all'evolversi della società civile.

Tale norma ha modificato alcuni articoli del codice civile, per esempio, l'art. 74, in tema di parentela, definita come “il vincolo tra due persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo…”.

La novella è di centrale importanza poiché, finalmente, riconosce l'instaurarsi del vincolo di parentela tra il figlio nato fuori dal matrimonio e i parenti del genitore naturale (nonni, zii, eccetera), con i relativi effetti anche, appunto, in tema di successione.

Da un punto di vista terminologico, inoltre, svanisce l'espressione “figlio naturale” che viene sostituita dalla frase “figlio nato fuori dal matrimonio”.

La riforma ha, peraltro, anche previsto la possibilità che possano essere riconosciuti i figli, cosiddetti, incestuosi, mentre, prima della novella, gli stessi non potevano essere riconosciuti dai loro genitori, fatta salva la buona fede di questi ultimi che ignorassero il vincolo che li legava.

Si aggiunga, inoltre, che, ad oggi, è prevista la competenza del Tribunale ordinario per tutte le questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento di figli minori, anche quando i genitori non siano uniti in matrimonio, mentre ricordiamo che, prima della riforma, le coppie non coniugate con figli erano costrette a rivolgersi al Tribunale per i minorenni per la regolamentazione delle modalità di affidamento degli stessi, con notevole aggravio di costi, introducendo, tale previsione, un'irragionevole discriminazione rispetto alle coppie sposate in via di separazione, verso le quali il giudice aveva anche il compito di disciplinare l'affidamento dei figli.

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