CGUE: la revoca dell’assegnazione di un procedimento deve fondarsi su criteri oggettivi e precisi

La Redazione
07 Marzo 2025

La decisione di revocare l'assegnazione di un procedimento a un giudice deve essere fondata su criteri precisi e oggettivi, che scongiurino il pericolo di assegnazioni arbitrarie o di una sanzione disciplinare dissimulata da tale decisione.

Nell'ottobre 2021 il collegio di un Tribunale regionale polacco revocava l'assegnazione di circa 70 procedimenti a una giudice, senza il suo consenso e senza che le fosse notificata la relativa delibera, che era anche priva di motivazione. In seguito, le è stato negato l'accesso agli atti della decisione.

Secondo la giudice la decisione di revocare costituiva una sanzione disciplinare dissimulata, per aver tentato di contestare la regolarità della nomina di un altro giudice facente parte del suo stesso collegio giudicante, nonché per aver annullato una sentenza di primo grado non conforme ai requisiti previsti dal diritto UE.

Si rivolgeva alla CGUE per due dei procedimenti per cui aveva subito la revoca, chiedendo di essere ancora legittimata a conoscerne il contenuto, nonostante la riassegnazione.

La Corte ricorda che l'indipendenza dei giudici implica che questi debbano essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza che possa influenzarne le decisioni, incluse quelle provenienti dall'interno dello stesso organo giurisdizionale. La revoca dell'assegnazione, in particolare, deve rispettare criteri precisi e oggettivi ed essere adeguatamente motivata, a pena di compromissione della stessa indipendenza dei giudici, non potendo escludersi che le riassegnazioni non motivate siano arbitrarie o che costituiscano, addirittura, una sanzione disciplinare dissimulata.

Pertanto, nel caso di specie, la riassegnazione è avvenuta in violazione del diritto dell'UE (art. 19 par. 1, comma 2 TUE e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti findamentali dell'UE) il giudice nazionale polacco è tenuto a eliminarne le conseguenze illecite. Tanto la delibera, quanto gli atti ad essa successivi devono essere disapplicati e la giudice può continuare a conoscere il contenuto dei procedimenti.