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Domanda di mantenimento formulata in appello dal figlio divenuto maggiorenne

07 Marzo 2025

La domanda di mantenimento formulata in appello dal figlio divenuto maggiorenne è inammissibile in quanto domanda “nuova”?

Massima

La domanda di mantenimento, ove sia formulata in appello dal figlio divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Il caso

Nel corso del giudizio di appello in tema di separazione personale dei coniugi, la figlia divenuta maggiorenne nelle more del processo, formulava domanda di mantenimento, rispetto alla somma già corrisposta spontaneamente dal padre non collocatario.

La Corte di appello di Milano revocava il mantenimento disposto in favore della figlia, in quanto il raggiungimento della maggiore età aveva determinato un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa con evidenti riflessi in tema di preclusioni e corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Tale domanda così come formulata introduce surrettiziamente un inammissibile ampliamento della domanda originaria, con conseguente violazione dell'art. 345 c.p.c.

La questione

La questione in esame è la seguente: la domanda di mantenimento formulata in appello dal figlio divenuto maggiorenne è inammissibile in quanto domanda “nuova”?

Le soluzioni giuridiche

È noto che costituisca domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass., n. 8842/2013; Cass., n. 23415/2018); e che l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spettino al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di nova in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado, la riproponga in appello, sulla base dei medesimi fatti costitutivi (Cass., n. 13920/2023).

Costituisce invece domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (ossia determinato attraverso la causa petendi) o non autoindividuante (ossia determinato attraverso il solo petitum) quando i fatti storici, allegati in primo grado a sostegno dell'azione, siano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass., n. 19186/2020).

Sicché, il divieto di jus novorum non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle causae petendi fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass., n. 535/2018).

D'altro canto, non sussiste una mutatio libelli, quando la parte modifichi l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso il mutamento dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tali da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., n. 1585/2015).

Invece, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass., n. 40580/2021; Cass., n. 9337/2022).

Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata in appello dal figlio divenuto maggiorenne è inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Diversamente opinando, significherebbe violare il principio dell'unità processuale fra primo e secondo grado di giudizio e del diritto di difesa.

Osservazioni

Come noto, nel giudizio di separazione dei coniugi i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'attribuzione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, possono essere adottati d'ufficio a norma dell'art. 155 c.c., indipendentemente da una richiesta esplicita od implicita di uno dei coniugi o del Pubblico Ministero, in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte alla iniziativa e alla disponibilità delle parti (Cass., n. 5636/1990)

La riforma Cartabia ha accentuato i poteri officiosi del giudice, tenuto conto del carattere indisponibile dei diritti del minore, da cui discende una deroga ai principi del processo dispositivo, in particolare della domanda e dell’allegazione dei fatti.

Peraltro, il giudice ambrosiano nella sentenza in commento riconosce il carattere disponibile del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, circostanza che non può scalfire i principi del processo dispositivo.

Da tale premessa, consegue che per i diritti disponibili sia previsto un regime di decadenze e preclusioni alle difese della parte, sino a imporre l’applicazione del divieto dei nova in appello (art. 473-bis.35 c.p.c.), aprendo il rito ai principi del processo disponibile.

Nessuna norma però fornisce una definizione del concetto di disponibilità ed indisponibilità dei diritti. La distinzione richiama l’elaborazione fatta propria nel campo del diritto privato per differenziare i diritti dei quali un soggetto può disporre liberamente, da quelli per i quali siffatta disponibilità è esclusa.

Tradizionalmente l’area dei diritti disponibili è quella che corrisponde alla sfera della libera negozialità dei privati, peraltro in forte espansione negli ultimi anni, persino ad opera dello stesso legislatore della riforma (si pensi all’ampliamento della negoziazione assistita ad ambiti in precedenza attribuiti in esclusiva alla valutazione dell’autorità giudiziaria, quali l’una tantum e le questioni afferenti al figlio maggiorenne e gli alimenti).

Con riferimento all’area dei diritti disponibili il legislatore attribuisce ai privati due possibilità: da un lato quella di un’autonoma negozialità, vale a dire la scelta a favore di una soluzione delle loro controversie con modalità alternative al contenzioso giudiziario, attraverso le forme dell’arbitrato, della mediazione e della negoziazione assistita; dall’altro, ove le parti optino invece per le forme del tradizionale contenzioso giudiziario di risoluzione dei conflitti, richiede alle parti di essere leali, trasparenti, puntuali e precisi da subito, con gli atti introduttivi.

Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche sostanziali caratterizzate dal requisito della disponibilità, il processo si atteggia secondo il principio dispositivo, cioè secondo un modello che postula, come tratti qualificanti indefettibili, l’affidamento esclusivo alla parte del potere di proporre la domanda (determinando, così, l’oggetto della lite) e di allegare i fatti posti a fondamento della stessa.

Il potere di allegazione sarebbe, infatti, in questi limiti, il riflesso processuale dell’autonomia sostanziale delle parti.

Del resto, seppure riferito all’attribuzione dell’assegno divorzile, la Corte di cassazione, muovendo dalla sua natura disponibile, ha concluso che nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (l. n. 898/1970, art. 5, comma 4) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali, così che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado (Cass., n. 4615/1998).

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