Azione collettiva di condanna al risarcimento del danno da violazione della concorrenza e divieto di cessione: il punto della CGUE
06 Marzo 2025
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato da un Tribunale tedesco nell'ambito di una controversia relativa a un'azione collettiva di risarcimento danni intentata da una società di servizi legali sulla base dei diritti al risarcimento che le erano stati ceduti da 32 segherie stabilite in Germania, Belgio e Lussemburgo, per il danno lamentato a seguito di un intesa da parte di un Land tedesco che prevedeva un prezzo eccessivo per l'acquisto di legname, in violazione dell'articolo 101 TFUE . Ogni segheria aveva ceduto il proprio diritto alla società di servizi ricorrente che intentava contro il Land un'azione collettiva agendo in nome proprio e a proprie spese, ma per conto delle segherie e con riconoscimento di onorari in caso di successo. Il Land contestava la legittimazione ad agire della società perché le segherie avevano ceduto i loro diritti al risarcimento alla società in violazione della legislazione tedesca per cui le cessioni erano nulle. Il giudice del rinvio precisava che nel diritto tedesco l'azione collettiva per il risarcimento del danno è prevista per diverse materie, ma non in caso di violazione del diritto della concorrenza, e segnatamente, nel caso di un'azione c.d. «stand-alone», vale a dire un'azione autonoma per il risarcimento del danno che non segue una decisione definitiva e vincolante di un'autorità garante della concorrenza. Secondo il giudice del rinvio, il diritto tedesco, in materia di intese, non prevede alcun mezzo di ricorso giurisdizionale alternativo all'azione di recupero collettiva, idoneo a garantire l'effettiva attuazione del diritto al risarcimento. Perciò il giudice del rinvio ha chiesto se una normativa nazionale che non preveda per i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza la possibilità di un'azione collettiva provochi la violazione del diritto Ue (art. 101 del Tfue e della direttiva 2014/104/Ue). La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto per una violazione del diritto della concorrenza ove esiste un nesso di causalità tra tale danno e una siffatta violazione. L'art. 2, punto 4, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «azione per il risarcimento del danno» prevedendo la possibilità che sia proposta direttamente dalla persona fisica o giuridica o da un terzo al quale è stato ceduto il diritto di chiedere il risarcimento del presunto soggetto danneggiato. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la disciplina europea citata non comporta alcun obbligo per gli Stati membri di introdurre un'azione collettiva, né disciplina le condizioni alle quali è subordinata la validità di una cessione del soggetto danneggiato del suo diritto al risarcimento del danno in materia di concorrenza, ai fini di una azione collettiva. Ciò in quanto si tratta delle modalità di esercizio di tale diritto al risarcimento, che non sono disciplinate dalla direttiva 2014/104. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, conformemente alla propria costante giurisprudenza, in assenza di normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni del diritto della concorrenza, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio di tale diritto conferito dall'Unione. Orbene, ad avviso della Corte il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale di applicare le disposizioni del diritto interno, e qualora non possa effettuare un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell'Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o di tale prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. La Corte Corte (Grande Sezione) ha dichiarato: “l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,devono essere interpretati nel senso che: - ostano all'interpretazione di una normativa nazionale che ha l'effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest'ultimo li faccia valere, collettivamente, nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno, che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, di un'autorità garante della concorrenza che constata una siffatta violazione, a condizione che - il diritto nazionale non preveda nessun'altra possibilità di raggruppamento delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da garantire l'effettività dell'esercizio di tali diritti al risarcimento, e - l'esercizio di un'azione individuale per il risarcimento del danno individuale si riveli, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tali disposizioni di diritto dell'Unione impongono al giudice nazionale, qualora non possa procedere a un'interpretazione di tale normativa nazionale conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, di disapplicare detta normativa nazionale”. |