Revoca di un giudice: deve fondarsi su criteri oggettivi ed essere motivata
12 Marzo 2025
Con la sentenza emessa nelle cause riunite C-647/21 | D. K. et C-648/21 | M.C. e M.F., rispondendo a due quesiti pregiudiziali sollevati dal Tribunale regionale di Słupsk (Polonia), la Corte di giustizia ha affermato che la decisione di revocare l'assegnazione di procedimenti a un giudice dev'essere fondata su criteri oggettivi e precisi ed essere motivata. Nell'ottobre 2021 il collegio del Tribunale regionale remittente aveva revocato, senza il consenso della stessa, l'assegnazione a una giudice di tale organo giurisdizionale di circa 70 procedimenti pendenti penali di cui la stessa era relatrice, riassegnandoli quindi a un altro giudice. È stata in realtà la stessa giudice nei cui confronti era stato adottato il provvedimento di revoca a sollevare le questioni pregiudiziali nel quadro di due di tali procedimenti chiedendo se, alla luce del diritto dell'Unione, continui a essere legittimata a conoscere di tali procedimenti nonostante la predetta delibera e la successiva riassegnazione di ciascuno di tali procedimenti a un altro giudice. Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha preso le mosse con il ricordare che l'indipendenza dei giudici implica che essi debbano essere al riparo da qualsiasi ingerenza indebita che possa influenzare le loro decisioni, ivi comprese le ingerenze provenienti dall'interno dell'organo giurisdizionale di cui trattasi. Il fatto che un collegio di un organo giurisdizionale possa revocare l'assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, senza dover rispettare criteri oggettivi e precisi che delimitino tale potere e senza dover motivare una simile decisione, può compromettere l'indipendenza dei giudici, non potendosi escludere che tale revoca dell'assegnazione di procedimenti sia stata arbitraria o, addirittura, che possa costituire una sanzione disciplinare dissimulata. Il giudice nazionale, qualora verifichi e confermi che la revoca dell'assegnazione di procedimenti è stata effettuata in violazione del diritto dell'Unione, è tenuto a eliminare le sue conseguenze illecite. Pertanto, la delibera del collegio e gli atti successivi devono essere disapplicati e la giudice destinataria della revoca può continuare a conoscere dei procedimenti precedentemente assegnatile. Sarà ora interessante conoscere gli sviluppi del caso vista l'azione sostanzialmente in autotutela intrapresa dalla giudice polacca spogliata delle sue cause e ora teoricamente titolare essa stessa, alla pari degli altri suoi colleghi, di un potere di disapplicazione del provvedimento (“una formazione giudicante dev'essere legittimata a disapplicare qualsiasi delibera adottata sulla base di tale normativa e, quindi, a proseguire, nella medesima composizione, l'esame dei procedimenti principali, senza che le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione delle formazioni giudicanti del giudice nazionale possano opporvisi, v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a., C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 72 e giurisprudenza ivi citata.) La sentenza può leggersi qui: curia.europa.eu_C-647/21 e C-648/21. |