Revoca della demolizione e nuova valutazione dell’interesse pubblico al mantenimento di manufatti abusivi

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Marzo 2025

In caso di impugnazione del provvedimento di revoca dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, la valutazione della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere in capo al privato può essere svolta con maggiore ampiezza, tenuto conto dell'affidamento ingenerato dal provvedimento demolitorio. Infatti, oggetto del giudizio non è la legittimità di un titolo edilizio autorizzatorio, quanto piuttosto la legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza demolitoria.

L'ampia discrezionalità del potere di revoca presuppone la natura a sua volta discrezionale del provvedimento di primo grado che, nel caso di ordinanza di demolizione di opere abusive, va esclusa trattandosi di potere vincolato.

Il ricorrente in primo grado contestava i provvedimenti, puntuali e di pianificazione, con i quali l'amministrazione comunale aveva assentito e legittimato il mantenimento di una pluralità di opere abusive in zona demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico nelle vicinanze di terreni di sua proprietà. In particolare, contestava l'illegittimità della revoca delle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi in area sottoposta a vincolo paesaggistico, siti in un insediamento di scultori ed artisti, oltre al piano operativo comunale tematico (POC) con cui l'amministrazione aveva inteso legittimare gli abusi.

Il T.a.r., previo rigetto delle preliminari eccezioni di inammissibilità, per carenza di legittimazione e interesse ad agire in capo al ricorrente, respingeva nel merito il ricorso riconoscendo l'ammissibilità e la legittimità del provvedimento di revoca delle precedenti ordinanze di demolizione per la preminenza dell'interesse pubblico culturale, artistico e paesaggistico, fondante la scelta dell'amministrazione di mantenere l'insediamento abusivo realizzato.

Tanto esposto, il collegio ha anzitutto ritenuto sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire in capo all'appellante, poiché oggetto del giudizio non è la legittimità di un titolo edilizio autorizzatorio, quanto piuttosto la legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza demolitoria, in cui viene in rilievo non il potenziale pregiudizio discendente dalla vicinitas in quanto tale, ma gli effetti pregiudizievoli relativi al decremento di valore del bene in quanto contiguo ad un insediamento abusivo; pertanto, la valutazione della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere in capo al privato può essere svolta con maggiore ampiezza, tenuto conto dell'affidamento ingenerato dal provvedimento demolitorio

Con riferimento al provvedimento di revoca delle ordinanze di demolizione, il collegio ha statuito che la “nuova” valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione attraverso il provvedimento di revoca non può surrogare l'assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi. Nel caso di specie l'ordinanza di demolizione, accertata la natura abusiva delle opere, è vincolata nel senso della loro eliminazione e della rimessione in pristino del sito. 

Pertanto, non può essere recuperato in sede di esercizio dell'autotutela il carattere discrezionale inesistente ab origine con riguardo alla specifica tipologica provvedimentale che viene in considerazione: l'ampia discrezionalità propria dello jus poenitendi non può surrogare l'assenza di discrezionalità del provvedimento repressivo degli abusi edilizi.

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