Gli enti del servizio sanitario devono approvvigionarsi tramite i soggetti aggregatori
14 Marzo 2025
Il quadro normativo impone agli enti del servizio sanitario regionale di effettuare i propri approvvigionamenti attraverso le convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori e ciò all'evidente fine di superare la frammentazione delle stazioni appaltanti e di eliminare conseguentemente l'inefficienza insita nella parcellizzazione delle procedure di gara, dal momento che la centralizzazione delle procedure di approvvigionamento, oltre ad assicurare economie di scala, comporta l'annullamento dell'asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici. E ciò anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori. L'unica eccezione all'obbligo di approvvigionamento aggregato sussiste infatti nel caso in cui non vi siano contratti centralizzati in essere aventi ad oggetto lo specifico bene per il quale è necessario l'approvvigionamento. Solo in questo caso i singoli enti potranno bandire le cosiddette “gare ponte” previste dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 95/2012 e dall'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 66/2014. |