CGUE: la rettifica dei dati relativi all’identità di genere non può essere subordinata alla prova di un trattamento chirurgico

La Redazione
17 Marzo 2025

Lo Stato nazionale deve rettificare i dati presenti in un pubblico registro qualora inesatti in rapporto alla finalità per cui sono stati raccolti (artt. 5 par. 1 lett. d) e 16 GDPR) e nel rispetto del diritto all'integrità e alla vita privata delle persone (artt. 3 e 7 Carta dei diritti fondamentali UE) che è d'ostacolo a che tale rettifica sia subordinata alla prova di aver subito un trattamento chirurgico.

Nel 2014 VP, di cittadinanza iraniana, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria in forza della sua transidentità, provati dai certificati medici rilasciati a seguito di visita psichiatrica e ginecologica che lo qualificavano come uomo, nonostante fosse nato fisicamente donna. Veniva, tuttavia, identificato come donna nel registro tenuto dall'autorità ungherese competente in materia di asilo e nel 2022 chiedeva la rettifica dell'indicazione, ai sensi del GDPR (Regolamento n. 2016/679).

L'istanza veniva respinta con la motivazione che VP non avesse allegato la prova di aver subito alcun trattamento chirurgico di riattribuzione del sesso.

VP proponeva ricorso presso la Corte di Budapest-Capitale e questa interpellava la Corte di giustizia UE, chiedendo se il GDPR imponga a uno Stato membro la rettifica dei dati concernenti l'identità di genere di una persona fisica, qualora non esatti e riportati in un pubblico registro e se una prassi amministrativa nazionale possa subordinare il diritto di rettifica alla prova del trattamento di riassegnazione sessuale.

La Corte osserva, innanzitutto, che il principio di esattezza (artt. 5, par. 1, lett. d) e 16 GDPR) stabilisce che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali che lo riguardano, qualora inesatti e senza giustificato ritardo. Il carattere esatto e completo deve essere valutato alla luce della finalità per cui i dati trattati sono stati raccolti.  

Nel caso di specie, dopo aver riconosciuto che la questione rientra nell'ambito di applicazione del GDPR ratione materia, la Corte indica il giudice ungherese come soggetto incaricato di verificare l'esattezza del dato riportato nel registro pubblico, considerando le finalità per cui è stato raccolto: avendo il registro lo scopo di indentificare la persona interessata, assume rilievo il riconoscimento dell'identità di genere vissuta dal soggetto medesimo e non quello assegnatole alla nascita. Né uno Stato membro può invocare l'assenza nel proprio diritto nazionale di una procedura di riconoscimento giuridico della transidentità per ostacolare la rettifica dei dati.

È, infatti, competenza degli Stati membri la disciplina del riconoscimento giuridico dell'identità giuridica delle persone, ma tale competenza è limitata dal diritto dell'Unione e, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 8, par. 2) che impone il rispetto dei diritti all'integrità e alla vita privata (artt. 3 e 7 della Carta).

Costituisce violazione di tali diritti subordinare la rettifica dei dati riguardanti il genere alla prova di aver subito un trattamento chirurgico e, in secondo luogo, l'allegazione di tale prova non è né necessaria né proporzionata al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza della tenuta di un registro pubblico, essendo la transidentità dimostrata da altri elementi, quali i certificati medici presentati di VP.