Giurisdizione su domanda di risarcimento danni da annullamento dell’aggiudicazione
17 Marzo 2025
Il caso. La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 30 C.p.a. per ottenere il risarcimento dell'annullamento dell'aggiudicazione di una pubblica gara in proprio favore, disposto dalla stazione appaltante all'esito di un giudizio amministrativo che ha travolto tutti gli atti di gara. Nel caso specifico, dunque, la ricorrente ha agito per il ristoro del danno ingiusto subito in conseguenza di annullamento giurisdizionale di un provvedimento assunto colpevolmente in violazione di legge da parte della Stazione Appaltante. La soluzione del TAR Trieste. Il TAR Trieste ha preliminarmente verificato la sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo su tale domanda. Secondo il TAR, la società ricorrente non ha avviato il giudizio al fine di ottenere un risarcimento del pregiudizio subito in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento amministrativo illegittimo, annullato ope judicis, bensì per conseguire il ristoro dei danni patiti per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando nella legittimità di un provvedimento favorevole - nella specie l'aggiudicazione del servizio - successivamente annullato. Tale domanda, prosegue il TAR Trieste, in base al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sez. un. 23 marzo 2011, nn. 6594, 6595 e 6596; più di recente sez. un. 24 aprile 2023, n. 10880) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una lesione arrecata ad una posizione di diritto soggettivo. Infatti, la situazione giuridica la cui lesione costituisce la causa della pretesa della ricorrente di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento dell'aggiudicazione della gara disposta a proprio favore, non è l'interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l'affidamento (incolpevole) dalla medesima riposto nella legittimità e nella stabilità del provvedimento favorevole ottenuto. Si tratta, quindi, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, di una situazione autonomamente tutelata che si colloca nella sequenza provvedimento - affidamento incolpevole - annullamento (legittimo) dell'atto favorevole e che risulta solo “occasionata” dal potere esercitato, per cui la giurisdizione del giudice amministrativo, pur esclusiva, non sussiste (cfr. in termini, anche TAR Campania - Napoli, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7925). Per tali ragioni, il Tar Trieste ha dichiarato il ricorso inammissibile declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. |