Vessatorietà della clausola fideiussoria accessoria al contratto principale: si pronuncia la CGUE

La Redazione
19 Marzo 2025

L'art. 4, par. 2 non osta alla valutazione del carattere probabilmente abusivo delle clausole di un contratto di fideiussione concluso dal debitore in concomitanza con il contratto di credito principale per conformarsi a una clausola prevista da quest'ultimo.

La questione posta all'attenzione della Corte concerne la possibilità, nella stipulazione di un contratto (nel caso di specie contratto di mutuo) di stabilire per i mutuatari l'obbligo di concludere un ulteriore e distinto contratto di fideiussione, con un'impresa terza scelta o approvata dal creditore.

Il Tribunale di Sofia solleva presso la Corte di giustizia numerosi dubbi, anche circa la liceità della clausola che impone il contratto di fideiussione con una società scelta dal creditore, sotto il profilo della leale concorrenza ai sensi dell'art. art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13.

La Corte evidenzia che, per quanto riguarda la categoria delle clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ex art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, tali clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano. Le clausole accessorie per loro stessa natura non possono rientrare nella nozione di «oggetto principale del contratto» (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 35 e 36).

Tuttavia, non bisogna dimenticare che l'intero sistema di tutela istituita con la Direttiva 93/13 si basa sulla posizione di debolezza in cui si trova il consumatore rispetto alla controparte professionale. Spetterà al giudice nazionale valutare l'eventuale abusività della clausola secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3, par. 1, e 5 della Direttiva 93/13.

L'efficacia di questo meccanismo sarebbe fortemente compromessa se si consentisse al professionista di sottrarre a tale valutazione le clausole contrattuali semplicemente inserendole in un contratto accessorio distinto dal contratto principale e, in una situazione del genere, occorre che i due contratti siano analizzati come un contratto unitario ex art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13 che stabilisce come il carattere abusivo di una clausola debba essere valutato facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, nonché a tutte le clausole presenti in un contratto esterno da cui però il contratto principale dipende. Alla luce di quanto considerato l'art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice valuti il carattere probabilmente abusivo delle clausole di un contratto di fideiussione che determinano gli obblighi del fideiussore e del debitore nel procedimento principale, in una situazione in cui quest'ultimo abbia concluso tale contratto in concomitanza con il contratto di credito e per conformarsi a un'obbligazione prevista da quest'ultimo contratto, in cui il fideiussore è una società figlia del creditore o una persona scelta da quest'ultimo e in cui le spese di fideiussione sono dovute contemporaneamente alle rate del mutuo.

Pur facendo salva la valutazione del giudice, tuttavia, la clausola con cui un consumatore si impegna, nell'ambito di un contratto di credito, a concludere un contratto di fideiussione con un fideiussore scelto dal creditore, senza essere a conoscenza, al momento della conclusione del contratto di credito, dell'identità del fideiussore e del contenuto delle clausole non rientra nell'elenco (indicativo e non tassativo) di clausole automaticamente abusive previste dal punto 1, lettere i), j) e m) dell'allegato alla Direttiva 93/13.