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Convinzioni religiose dei genitori vs. salute del figlio: prevalenza del best interest del minore

19 Marzo 2025

Il giudice non incorre in errore quando valuta attentamente le scelte religiose dei genitori alla luce degli altri diritti e interessi del minore, quali il diritto alla salute mentale e fisica, nonché a un'armoniosa crescita.

Massima

Non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga sugli altri interessi del minore dato che, in tema di scelte religiose, resta comunque preminente la considerazione del miglior interesse del minore e del suo diritto ad una crescita sana ed equilibrata.

Non incorre in errore di diritto il giudice che bilanci le scelte religiose dei genitori con altri diritti e interessi del minore, quale il diritto alla salute psicofisica e ad una armoniosa crescita e decida, in questa operazione di bilanciamento, quale scelta attui il miglior interesse del minore (la S.C. conferma il provvedimento del giudice minorile che si era attenuto ai criteri indicati dal g.t. di Modena)

Il caso

L'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna aveva adito il giudice tutelare del Tribunale di Modena contro il rifiuto espresso dai genitori di un minore di anni due (affetto da atresia polmonare con difetto intraventricolare) a prestare il consenso informato a trattamenti sanitari proposti a beneficio del minore da parte dei sanitari del policlinico, cure comprendenti pure trasfusioni ematiche. Ebbene, i genitori avevano condizionato il consenso a diverso “modus operandi”, ovvero, all'effettuazione di trasfusione di sangue proveniente da donatori non vaccinati anti Covid 19, adducendo tanto motivazioni religiose, che di carattere sanitario.

Dal primo punto di vista, si assumeva che il Magistero della Chiesa cattolica ammetterebbe l'obiezione di coscienza rispetto a sostanze ricavate, come alcune che comporterebbero i vaccini usati in Italia, “da cellule di feti abortiti volontariamente”.

Dal punto da vista sanitario, i genitori avevano rifiutato il consenso sul presupposto che solo trasfusioni provenienti da sangue di persone non vaccinate anti Covid 19, “impedirebbe l'inoculazione nel minore di tessuto ematico contenente farmaco la cui sperimentazione evidenzia un marcato numero di complicanze cardiovascolari”.

Con decreto in data 8 febbraio 2022 (Trib. Modena, 8 febbraio 2002, in IUS Famiglie, 24 febbraio 2022, con nota adesiva di Masoni, Medico vs genitori no vax su emotrasfusioni da praticare al figlio minore), il g.t. aveva accolto il ricorso avanzato dall'Ausl felsinea.

In particolare, evidenziando che, dal punto di vista religioso, l'invocato documento del 21 dicembre 2021 della Congregazione della Dottrina della fede “non parla di obiezione di coscienza”; dal punto di vista sanitario, poi, secondo la scienza, “non c'è nessuna differenza tra il sangue di vaccinati e quello dei non vaccinati”.

In ogni caso, l'ordinamento interno e quello europeo si sarebbero evoluti nel senso di prevedere esclusivamente la “donazione periodica e anonima non dedicata o sostituiva”.

In forza di queste considerazioni, il g.t. aveva accolto il ricorso, disponendo che il minore sia sottoposto ad intervento chirurgico di connessione dell'arteria polmonare dx dell'aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue e di emoderivati a scelta dell'ospedale, con nomina a curatore speciale del minore, abilitata a prestare consenso informato, la direttrice dell'ospedale Sant'Orsola”.

Il decreto del g.t. veniva reclamato avanti al Tribunale per i minorenni, che lo respingeva con decreto in data 13 settembre 2023, dando atto di essere nelle more intervenuto sulla stessa linea, con un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, revocato in data 22 maggio 2022.

I genitori del minore hanno avanzato ricorso per Cassazione contro il decreto minorile.

Con il primo motivo di ricorso gli stessi si lamentano dell'incerto iter processuale del reclamo avverso il decreto del g.t., posto che il reclamo sarebbe stato unito al procedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e deciso dopo che il procedimento sulla sospensione era stato portato a termine deducono che il tribunale minorile avrebbe violato le norme di diritto avendo inteso riunire due liti che pendevano in gradi differenti ed aventi oggetti altrettanto divergenti.

Gli altri motivi di ricorsi si attagliano sulle motivazioni del decreto minorile, riproduttive della ragioni addotte dal g.t. prime cure: con riguardo al fatto che essi genitori avrebbero espresso consenso, seppur condizionato al trattamento sanitario; e che poi le motivazioni da essi addotte, essendo di fede religiosa cattolica, erano legate al lor credo religioso, contrario all'aborto e quindi all'utilizzo di prodotti (vaccini) utilizzando linee cellulari derivanti da feti abortiti; evidenziando poi ancora un principio di cautela, dato che la proteina spike avrebbe potuto, sia pur in estreme ipotesi, causare danni al minore.

In merito alle decisioni riguardanti scelte religiose per un minore, è vitale considerare sempre il suo miglior interesse e il suo diritto ad una crescita sana ed equilibrata come prioritari. Un giudice, nell'effettuare la ponderazione delle scelte religiose dei genitori rispetto ad altri diritti e interessi del minore, quali la sua salute mentale e fisica e il suo sviluppo armonioso, agisce correttamente. Questo permette di determinare quale decisione risponda al miglior interesse del minore. La Suprema Corte ha confermato il decreto del giudice minorile che ha seguito i criteri stabiliti dal giudice tutelare di Modena in questa delicata operazione di bilanciamento.

La questione

È corretto che i genitori prendano decisioni basate esclusivamente sulla loro fede religiosa in contrasto con il best interest del minore?

Le soluzioni giuridiche

Per respingere il primo motivo di ricorso, la S.C. ha evidenziato che in questa sede non vengono in questione i due provvedimenti de potestate adottati dal T.M., di sospensione della responsabilità genitoriale, per quanto si soprappongano alla nomina del curatore speciale, quanto piuttosto le motivazioni del g.t. che sono state riprodotte dal T.M.

La Corte respinge i diversi motivi di ricorso evidenziando quanto segue: quanto al consenso, i ricorrenti ritenevano espresso il consenso in tema di trattamento sanitario per il minore, mentre, in realtà come precisa la pronunzia, “porre una condizione non attuabile” (al consenso al trattamento sanitario), “equivale a non esprimerlo” (p. 12), come ritenuto dal g.t.

Con ciò il primo motivo del ricorso viene respinto.

Anche con riguardo al profilo di doglianza afferente le scelte religiose dei genitori che la decisione avrebbe conculcato, la Cassazione perviene al rigetto del motivo, evidenziando che il g.t. abbia bilanciato le scelte religiose dei genitori con il diritto del minore alla salute psico-fisica e ad un'armoniosa crescita, secondo una scelta, che attua il miglior interesse del minore.

Infine, con riguardo alla pericolosità della proteina spike, la S.C. ancora una volta conferma la decisione del g.t. fondata sull'opinione espressa dalla comunità scientifica maggioritaria, secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati e quindi fosse da evitare al minore il rischio derivante da trasfusione al di fuori dei protocolli e scelta dell'ospedale in contrasto con la direzione dell'ordinamento e con il solo fine di evitare un pericolo che non appare esistente.

La Suprema Corte conferma la scelta compiuta dal giudice tutelare, dato che lo stesso aveva individuato il miglior interesse del minore, conformemente alle fonti internazionali ed all'art. 3 della legge 219 del 2017.

Osservazioni

Il dissenso insorto tra equipe medica e legale rappresentante del minore prime cure viene risolto dal g.t. applicando l'art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, in tema di consenso informato e d.a.t., con un decreto che la S.C. ritiene condivisibile e che conferma.

In carenza di “consenso informato” espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, a fronte di trattamento ritenuto invece dal medico “appropriato e necessario , la situazione di impasse viene istituzionalmente superata grazie all'intervento del giudiziario.

Condizionare il consenso informato ad un “diverso modus operandi” con riguardo all'effettuazione di emotrasfusione, “equivale a rifiuto” di essa, dato che la manifestazione del consenso in materia medico sanitaria consta di un atto personalissimo, che non tollera apposizione di elementi accidentali, quali condizione o termine.

Con riguardo al criterio utilizzato per sciogliere il dissenso, il g.t. aveva ritenuto che, nel contrasto tra salute o la vita del figlio e libertà di coscienza o di religione dei genitori, debbano sempre prevalere, nel bilanciamento, le prime, conformemente al diritto alla vita e sopravvivenza riconosciuto al minore dall'art. 6 della Convenzione di New York.

Il ragionamento viene ribadito e confermato nella su correttezza dalla S.C.

Viene così applicato l'art.3, comma, 5, l. n. 219 del 2017: nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.

La richiesta avanzata dall'ospedale di procedere ad intervento chirurgico di “atresia polmonare” sul minore, intervento ritenuto salvavita”, confliggeva col rifiuto dei genitori di prestare consenso informato alla delicata operazione chirurgica, connessa a motivazioni no vax.

Un contrasto solubile da parte del g.t.

La l. n. 219 dispone: “il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione al sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (art. 3, comma 2, l n. 219).

Laddove il minore sia dotato di “capacità di discernimento” potrà essere ascoltato(artt. 315 bis, 3° comma, 336, comma 2, 336-bis, c.c.) per conoscerne la “volontà” con riguardo ai trattamenti sanitari cui va sottoposto. 

Quando invece difetti capacità di discernimento (come nel caso di specie, riguarda un infante di soli due anni) resta applicabile il criterio residuale che richiama il best interest del minore, ovvero, quello volto alla “tutela della sua salute psicofisica e della sua vita” (art. 3, comma 2, parte finale, l. n. 219).

Secondo la S.C., tale criterio è stato correttamente applicato dal g.t. (e dal T.M. che lo ha ribadito), il quale ha dato la prevalenza alla tutela della salute e della vita del minore rispetto a quello della libertà di coscienza e di religione dei genitori.

L'argomento primario utilizzato dai ricorrenti per rifiutare il consenso alla trasfusione (poi posto a fondamento del ricorso di legittimità) era fondato su un argomento di indole religiosa; ovvero, quello secondo cui “il Magistero della Chiesa consentirebbe l'obiezione di coscienza rispetto alle sostanze ricavate, come alcune che compongono i vaccini, da cellule di feti abortiti volontariamente”.

In realtà, la stessa “Nota della Congregazione per la dottrina della fede sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti Covid 19 (in data 21 dicembre 2021) smentisce l'assunto.

In essa si legge che, per quanto sia vero che taluni vaccini in uso in Italia siano derivati da linee cellulari provenienti da feti abortiti nel 1972 e 1986, la Dottrina Cattolica ritiene “moralmente accettabile utilizzare tali vaccini”, a fronte di “mancanza di vaccini contro il Covid 19 eticamente ineccepibili. Si evidenzia infatti che la cooperazione al male dell'aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari appare “remota”.

Come si è notato nella precedente annotazione al decreto del g.t. geminiano, in pratica i genitori del minore (qui ricorrenti) nelle loro convinzioni religiosi si mostravano zelanti ed anzi intransigenti, al punto da essere, per così dire, “più cattolici del Papa(!).

Pretendere, come hanno ribadito i ricorrenti, che la donazione di sangue al minore provenisse da persone non vaccinate anti Covid non trova diritto di cittadinanza nell'ordinamento.

Se è vero che essa si fonda, sul principio secondo cui la donazione del sangue umano è “volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita” (art. 2, comma 2, l. 21 ottobre 2005, n. 219), senza possibilità di risalire all'identità del donatore, che deve rimanere anonimo.

La richiesta (ed il successivo ricorso per cassazione lo ribadisce) si rivelava ab origine irricevibile.

Infine un'ultima considerazione.

Da un punto di vista etico, rifiutarsi di prestare consenso ad un'operazione chirurgica riguardante la salute del proprio figlio infante, gravemente infermo, ostacolando l'effettuazione di un intervento cardiochirurgico definito “urgente”, oltrechè salvavita”, significa anteporre le proprie (oltranziste, oltrechè intransigenti) convinzioni ideologico-religiose alla salute ed alla vita del figlio.

Questa condotta omissiva suscita forti perplessità sul ruolo, sulla capacità ed idoneità di entrambi i genitori nell'espletamento del delicato ruolo di genitori, come si legge nella pronunzia annotata “restando fermo il dovere del Pubblico Ministero o degli altri soggetti legittimati di adire il Tribunale per i minorenni con un'istanza  ex art. 330 o 333 c.c.” (p. 11).

Con la pronunzia in epigrafe la S.C. ha ritenuto di stroncare l'ostacolo frapposto dai genitori alle cure del figlio, evidenziando che gli stessi, laddove parlano dell'identità religiosa del figlio che deve essere preservata, incorrono in errore, dato che sovrappongono totalmente la propria identità religiosa quella del minore.

 La Corte evidenzia, ancora, che, in tema di scelte religiose, resta comunque sempre preminente la considerazione del miglior interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata (p. 14).

Parole che, credo, ogni genitore si sentirebbe di sottoscrivere.

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