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La frequentazione tra nonni e nipoti deve essere valutata e modulata sulla base dell’effettivo beneficio sulla vita dei minori

La Redazione
18 Marzo 2025

Nella valutazione delle ipotesi di frequentazione tra nonni e nipoti a seguito della separazione dei genitori, il giudice non deve limitarsi a garantire che l'assenza di danni per il minore sia l'unico criterio per mantenere tali relazioni, ma deve accertare il vero beneficio derivante dalla partecipazione dei nonni al percorso di crescita dei nipoti.

A seguito di separazione la madre decideva di trasferirsi con il figlio a Bari, distante dalla residenza familiare in Liguria. Il Tribunale prescriveva, con ordinanza, il collocamento del minore presso la madre a Bari e regolamentava le visite del padre al figlio, con l'incarico di una consulenza tecnica d'ufficio. In tale situazione, i nonni paterni lamentavano al Tribunale per i Minorenni il comportamento della madre ritenendolo dannoso per il minore, inoltre richiedevano visite regolamentate e videochiamate.

Il Tribunale decideva che il minore dovesse visitare i nonni una volta al mese, con pernottamento e viaggi a spese della madre e consentiva visite più lunghe dei nonni a Bari.

La madre impugnava la decisione, ritenendo che le visite dei nonni paterni presso il domicilio materno fossero eccesive, sosteneva che il periodo di visita del padre e dei nonni sommati avrebbero limitato il tempo trascorso con il figlio.

Ricorrevano in appello il padre e i nonni.

La Corte d'appello, accoglieva il ricorso, modificando il provvedimento originario e consentendo ai nonni paterni di visitare liberamente il nipote sia in Liguria che a Bari quando il minore era con il padre, in modo da non alterare i tempi di frequentazione padre-figlio. I nonni hanno ricorrevano in cassazione contro questa decisione, così come il padre, presentava ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale, si censurava la decisione impugnata per la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 317-bis c.c., sostenendo che la madre aveva impedito ai ricorrenti, ascendenti del minore, di instaurare relazioni dirette e personali significative con quest'ultimo senza dover dipendere esclusivamente dalla presenza del genitore, il quale, secondo la Corte territoriale, doveva partecipare agli incontri del minore con i nonni.

Il motivo viene accolto.

Per la S.C. il diritto degli ascendenti a mantenere relazioni significative con i nipoti minori, stabilito dall'art. 317-bis c.c., deve essere esercitato considerando il "esclusivo interesse del minore”.

Il giudice deve valutare se il coinvolgimento degli ascendenti contribuisca positivamente all'adempimento degli obblighi educativi dei genitori, favorendo così uno sviluppo equilibrato e sano del minore. Ciò implica che il giudice non deve limitarsi a garantire che l'assenza di danni per il minore sia l'unico criterio per mantenere tali relazioni, ma piuttosto accertare il vero beneficio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al percorso educativo del minore.

Se il giudice decide di condizionare gli incontri dei nonni alla presenza del genitore, deve motivare tale scelta e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, inclusi i Servizi Sociali, per bilanciare in modo proporzionato ed equilibrato la regolamentazione degli incontri con le altre esigenze di vita del minore. Questa regolamentazione diventa particolarmente critica in situazioni familiari caratterizzate da conflittualità grave e difficoltà logistiche.

Nel caso esaminato, la Corte d'Appello ha ritenuto benefico per il minore mantenere i rapporti con i nonni, ma non ha definito se tali incontri possano avvenire senza la presenza del genitore e non ha stabilito una regolamentazione precisa.

In conclusione, la Corte di appello di Genova, in diversa composizione, in sede di rinvio dovrà provvedere, ove permanga all'attualità la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, a stabilire spazio e modalità di incontro meglio definiti tra i nonni paterni ed il nipote secondo i principi prima enunciati, motivando se le occasioni di incontro possano essere fruite anche senza la presenza paterna.

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