Il Consiglio d’Europa adotta la Convenzione sulla protezione degli avvocati

La Redazione
20 Marzo 2025

In data 12 marzo 2025 il Consiglio d’Europa ha adottato il primo trattato internazionale a protezione della professione forense, con lo scopo di tutelare gli avvocati da minacce, aggressioni o ingerenze illecite nell’esercizio della propria attività.  

Il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 12 marzo 2025, il primo trattato internazionale a protezione della professione di avvocato, alla luce dell’emersa necessità di rispondere alle crescenti segnalazioni di attacchi alla professione, quali molestie, minacce, vere e proprie aggressioni o interferenze nello svolgimento del proprio lavoro.

La Convenzione riguarda avvocati e associazioni professionali e impone agli Stati di garantire l’indipendenza e l’autogoverno delle associazioni professionali, nonché di disporre misure adeguate a difesa dell’indipendenza e del libero esercizio della professione forense.

Viene istituito un obbligo di consultazione delle associazioni professionali su “proposte del governo relative a qualsiasi modifica della legislazione, delle norme procedurali e amministrative che incida direttamente sull’attività professionale degli avvocati e sulla regolamentazione della professione”.

Agli avvocati dovrà essere sempre garantita la possibilità di accettare o rifiutare liberamente il rapporto di prestazione d’opera con i clienti potenziali e di accedere a un effettivo e tempestivo contatto con i medesimi (ancorché detenuti) e a tutto il materiale dotato di rilievo difensivo.

Dovrà essere loro garantita la possibilità di esprimersi liberamente, escludendo qualsiasi responsabilità civile o penale per le opinioni, scritte o orali, espresse nei limiti di diligenza e buona fede nello svolgimento dell’attività processuale.

L’art. 8 della Convenzione stabilisce, altresì, l’obbligo di garanzia di indipendenza e imparzialità per l’organo di giustizia disciplinare, il cui intervento a carico dell’avvocato potrà essere giustificato solo dalla violazione delle norme in merito all’esercizio della professione.

In caso di compromissione della propria libertà, l’avvocato dovrà poter informare un rappresentante della propria associazione professionale e questi o un avvocato indipendente dovrà essere presente nel corso delle perquisizioni personali o locali a suo carico. Dovrà essere presente anche nel caso in cui vengano sequestrati documenti, dati o strumenti impiegati nello svolgimento della professione. I diritti dell’avvocato dovranno essergli comunicati tramite un’apposita informativa prima dell’esecuzione della misura.

Le associazioni professionali dovranno poter entrare in contatto con gli avvocati in stato di detenzione ed essere adeguatamente informate in caso di aggressioni o omicidi a danno degli avvocati stessi nell’esercizio della professione o in connessione con la stessa (art. 9 par. 3 della Convenzione).

La Convenzione sarà aperta alla firma in data 13 maggio, in occasione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d’Europa, che si terrà in Lussemburgo. Per la ratifica sarà necessaria la firma di almeno otto Stati membri e la sua corretta attuazione verrà garantita da un gruppo di esperti (GRAVO- Group of experts on the protection of the profession of lawyer) che potrà organizzare visite di monitoraggio nei paesi aderenti, in accordo con le autorità nazionali. In base a quanto riportato da GRAVO il Comitato delle parti (composto dai rappresentanti degli Stati firmatari) potrà rivolgere raccomandazioni agli Stati.