Aumento dei salari minimi in sede di rinnovazione del CCNL: onere di adeguamento dell’offerta economica
24 Marzo 2025
La questione oggetto del giudizio. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una procedura aperta di gara per l'affidamento di servizi. La ricorrente impugna l'aggiudicazione deducendo che l'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria sarebbe anomala in quanto presenterebbe delle sottostime in relazione a diverse voci. Segnatamente, la ricorrente sostiene che, nonostante alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fosse già in vigore un CCNL in cui venivano previsti una serie di adeguamenti progressivi della retribuzione del personale, l'aggiudicataria avrebbe formulato la propria offerta senza tenere conto del progressivo innalzamento dei valori tabellari del costo del lavoro previsto in applicazione del CCNL vigente. Né tantomeno si potrebbe applicare, ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni del personale, il meccanismo di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, poiché tale istituto opererebbe solo al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili dall'operatore economico all'epoca in cui ha presentato offerta in gara. Il ragionamento del Collegio. Il TAR, dopo aver chiarito che oggetto della contestazione da parte della ricorrente è il cd. trattamento retributivo minimo, la cui violazione comporta il giudizio di anomalia dell'offerta economica e la conseguente automatica esclusione del concorrente, accoglie le doglianze della ricorrente nei termini che seguono. In primo luogo, il Collegio precisa che la disciplina sul rispetto dei minimi salariali è volta a garantire la regolare esecuzione della commessa e il rispetto del costo del lavoro stabilito in modo equo e condiviso in sede di contrattazione collettiva, dalla data di presentazione dell'offerta fino alla scadenza del contratto di appalto al fine di evitare elusioni della disciplina. Alla luce di tale ratio, il TAR, si interroga se l'aumento salariale che si registra nel corso della gara debba, o meno, essere tenuto in considerazione dall'operatore ai fini della formulazione del costo del personale. Sul punto, afferma che chiedere all'operatore economico di prendere in considerazione l'aumento dei salari dei lavoratori a seguito del rinnovo della contrattazione collettiva non è un onere eccessivo, poiché l'aumento salariale è circostanza fisiologica nei rapporti di lavoro contrattualizzati e quindi un evento prevedibile da un datore di lavoro diligente, soprattutto laddove questi partecipa ad un procedura di evidenza pubblica in cui trova applicazione la disciplina sul rispetto dei minimi salariali inderogabili. Nel caso di specie la procedura di gara era stata bandita successivamente al rinnovo del CCNL applicabile e l'aumento salariale si era già verificato nel momento della partecipazione alla gara. L'impresa aggiudicataria, pur essendo a conoscenza del progressivo innalzamento dei valori tabellari del costo del lavoro previsto in applicazione del CCNL vigente, ha considerato una retribuzione annuale inferiore rispetto a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva applicabile in relazione alla durata della commessa. In secondo luogo, il Collegio si pronuncia sull'applicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nel caso in cui l'aggiudicatario sia tenuto ad adeguare, in corso di esecuzione, i minimi salariali previsti nelle tabelle ministeriali. Sul punto la pronuncia, dopo aver ricordato che la disciplina sulla revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del Codice riguarda l'aumento dei costi del servizio che dipendono dal “verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” (anche prevedibili) che comportano un aumento o una diminuzione "superiore al 5 per cento dell'importo complessivo" e tale aumento viene riconosciuto "nella misura dell'80 per cento della variazione stessa", afferma che l'aumento del trattamento salariale minimo retributivo, riconosciuto dal rinnovo contrattuale avvenuto prima della partecipazione alla gara, rimane estraneo alla disciplina sulla revisione dei prezzi poiché non è una sopravvenienza che si verifica nella fase esecutiva del rapporto, ma è un dato economico presente al tempo della pubblicazione della gara che l'operatore deve prendere in considerazione al momento della redazione dell'offerta. Conclusioni. Il TAR accoglie il ricorso sostenendo, in primis, che l'aggiudicataria ha violato i minimi salariali indicati nelle Tabelle ministeriali previste dall'art. 41, comma 13 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la mancata considerazione degli scatti retributivi già previsti per i livelli del personale indicato al momento della partecipazione alla gara. Con la medesima pronuncia il Collegio chiarisce che, essendo l'aumento salariale un dato economico presente al tempo della pubblicazione della gara, e, dunque, un evento certo sia sotto il profilo dell'an che del quantum, non è applicabile l'istituto della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nel caso di specie. |