Principio di trasparenza delle clausole contrattuali nell’attività sportiva professionale

La Redazione
21 Marzo 2025

La CGUE è stata interrogata sull’abusività di una clausola contrattuale con cui un atleta minorenne si impegnava a versare il 10% della propria remunerazione, derivante da attività sportiva, alla controparte, impresa erogatrice di servizi, per i quindici anni successivi alla stipula del contratto.

Nel 2009 un giovane atleta concludeva, tramite la rappresentanza dei propri genitori perché minorenne, un contratto con un’impresa lettone che gli offriva una serie di servizi per lo sviluppo delle proprie capacità nel basket professionale. Il contratto avrebbe avuto una durata di quindici anni e prevedeva allenamenti sotto la supervisione di specialisti, supporto psicologico e in materia di marketing, assistenza giuridica e contabile.

Il contratto stabiliva, quale corrispettivo, che l’atleta versasse all’impresa una remunerazione pari al 10% di tutti i redditi netti percepiti in costanza di contratto e provenienti da partite, eventi pubblicitari e mediatici connessi con la sua attività di sportivo, a condizione che tali redditi ammontassero almeno a € 1500 mensili.

Il contratto viene sottoposto al giudizio del Tribunale nazionale lettone e, a seguito di ricorso presso la Corte suprema, all’attenzione della Corte di giustizia UE, per appurare se tale clausola sia conforme alla normativa europea a tutela dei consumatori e, in particolare, alla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive.

La CGUE evidenzia come la citata direttiva preveda che la valutazione circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale, che non sia oggetto di negoziato individuale, non può vertere sulle clausole in merito all’oggetto principale del contratto, né su quelle riguardanti la perequazione tra prezzo e remunerazione o i beni e servizi forniti in cambio, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Pertanto, nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà valutare, innanzitutto, chiarezza e trasparenza della formulazione, considerando anche che la normativa nazionale può prevedere un grado di tutela maggiore per i consumatori rispetto alla disciplina europea.

Secondo il principio di trasparenza, il consumatore deve ricevere tutte le informazioni necessarie a valutare le conseguenze economiche dell’impegno che si assume nel momento in cui conclude un contratto.  

Nel caso di specie, l’impegno di versare il 10% della propria remunerazione in costanza di contratto non determina automaticamente un significativo squilibrio tra le parti, alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale, delle pratiche di mercato eque e leali e di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto principale, delle clausole e di tutti i contratti da esso dipendenti. Deve rilevare anche la minore età dell’atleta al momento della stipula.

La Corte specifica anche che il giudice, in sede di valutazione circa l’abusività della clausola, non potrà ridurre l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi in esecuzione del contratto.