La giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzione disciplinare degli assistenti sociali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Marzo 2025

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la sanzione disciplinare degli assistenti sociali, laddove una previsione regolamentare faccia invece espresso riferimento alla giurisdizione giudice amministrativo.

La vicenda concerne l'impugnazione della deliberazione del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio di irrogare la sanzione della sospensione dall'Albo per nove mesi alla ricorrente, per la violazione addebitata  del codice deontologico per comportamenti tenuti, come dirigente amministrativo dei Servizi Sociali del Comune con taluni dipendenti dell'amministrazione comunale.

Il Collegio si è soffermarsi sul profilo della giurisdizione. Innanzi tutto, ha chiarito che la formula stereotipata “ritenuta la propria giurisdizione” indicata nelle premesse dell'ordinanza, contenuta nel modello di ordinanza cautelare presente nell'applicazione software  denominata «Scrivania del magistrato», che per mero errore materiale non espunta all'atto della redazione del provvedimento, con cui è stata fissata l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a, non equivale ad una statuizione sulla giurisdizione. In effetti, siffatta conclusione osta con le ragioni poste a fondamento della stessa ordinanza, esplicitate nella motivazione, da cui emerge che la “complessità delle questioni, anche di tipo preliminare, sottese al presente ricorso” è stata ritenuta tale da richiedere che le stesse questioni preliminari, ivi compresa quella afferente la giurisdizione - vista anche la prospettazione a parte ricorrente nel corso della camera di consiglio feriale del 6 agosto 2024, all'esito della quale è stata adottata l'ordinanza cautelare -, fossero “approfondite nell'appropriata sede di merito”..

Successivamente, il Collegio ha approfondito la complessa questione della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari irrogate all'assistente sociale.

Al riguardo il Collegio non ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che in vicende analoghe, ha affermato il principio per cui le deliberazioni in materia disciplinare rese dai  Consigli dei vari Ordini professionali vanno impugnate avanti al tribunale civile, trattandosi di materia che coinvolge situazioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, con conseguente giurisdizione del g.o.; “la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine nei confronti degli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo, sia pure di natura pubblicistica “(Cass. Sez. Un., 7 dicembre 2006, n. 26182).

A questo punto il Collegio ha posto in rilievo il contrasto tra il predetto consolidato orientamento giurisprudenziale e la tesi a favore della giurisdizione del giudice amministrativo fondata sulla specifica previsione normativa di rango secondario,  di cui all'art.19 del Regolamento per funzione disciplinare nazionale approvato dal Consiglio nazionale degli assistenti sociali, che attribuisce alla giurisdizione del g.a. le controversie sulle decisioni del Consiglio Nazionale di disciplina degli assistenti sociali.

In particolare, il Collegio ha ritenuto di verificare se il citato regolamento approvato dal Consiglio nazionale degli Assistenti sociali fosse conforme alla legge, ovvero se  la fonte di rango primario (art. 3, della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.L. n. 138/2011, come modificato dalla L. di conv. n. 148/2011), avesse attribuito al livello secondario (Regolamento disciplinare per gli assistenti sociali) anche il potere di incidere sul riparto della giurisdizione.

Quindi, il Collegio ha concluso che  l'art. 19 del Regolamento per funzione disciplinare nazionale degli assistenti sociali, invocato da parte ricorrente, risulta illegittimo e va disapplicato, perché introduce, autonomamente e per la prima volta, una norma che modifica il riparto della giurisdizione, in contrasto con la norma di rango primario sopra richiamata, che si limita a sancire principi organizzativi a livello interno, senza incidere sull'assetto della giurisdizione.

Peraltro, il Collegio ha segnalato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui anche la fase della “iniziativa disciplinare” non è un momento esterno al relativo procedimento, ma ne fa parte, per cui non vi è ragione di distinguerla e separarla, ai fini della giurisdizione, dal contesto in cui è inserita, poiché l'eventuale sua illegittimità non ha natura e consistenza diversa da quella da cui siano affetti gli atti successivi di un procedimento amministrativo che verte comunque, nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi, la cui tutela è devoluta al giudice ordinario (Cass. S.U. 30 dicembre 2011 n. 30785) .

Infine, il Collegio, ha segnalato che di taluni Ordini professionali stanno provvedendo a modificare il proprio Regolamento di Disciplina del Consiglio nazionale, per adeguarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale prima descritto (p.e.il Regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), ha disapplicato l'art. 19 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare degli assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 7, e, per l'effetto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

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