L’irricevibilità e inammissibilità dell’impugnazione dei regolamenti
18 Marzo 2025
La società appellante impugnava la sentenza del T.a.r. che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso proposto per l'annullamento del regolamento del Comune avente ad oggetto l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base e servizi similari, sul presupposto che il regolamento avesse un contenuto immediatamente lesivo e come tale impugnabile entro sessanta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Il collegio, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso di primo grado non già irricevibile bensì inammissibile per difetto d'interesse ad agire, evidenziando a tal fine che la valutazione dell'ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni dell'azione, deve precedere quella della sua irricevibilità, sebbene nel testo dell'art. 35 la irricevibilità del ricorso sia indicata prima della sua inammissibilità. Invero, il giudice deve verificare innanzitutto se l'atto censurato è lesivo e poi, in caso la verifica sia positiva, controllare la tempestività della notifica e del deposito, perché solo quando il privato ha interesse a proporre ricorso ha altresì l'onere di farlo tempestivamente, a pena d'irricevibilità. Tanto premesso, il collegio ha ritenuto che le disposizioni del regolamento comunale impugnato dettino norme generali e astratte, inidonee come tali a ledere i diritti e interessi del privato prima di una loro applicazione in concreto, sottolineando la differenza che intercorre tra “regolamenti volizione-preliminare” e “regolamenti volizione-azione”. I regolamenti, in linea di principio, dettano norme generali, non immediatamente lesive, non essendovi certezza sul fatto che verranno effettivamente applicate al singolo, nonché sul momento e sulle conseguenze concrete dell'applicazione (c.d. “regolamenti volizione-preliminare”, in quanto la volontà in essi espressa è appunto preliminare e necessita di essere poi declinata nel singolo caso). Diversa è la fattispecie, più rara, di disposizioni regolamentari che, essendo auto-applicative, sono autonomamente e direttamente lesive della posizione del privato, il quale ha quindi l'onere di impugnarli immediatamente, senza attendere un atto applicativo che non potrà che avere un contenuto vincolato (c.d. “regolamenti volizione-azione” in quanto l'effetto discende direttamente dalla previsione). |