Le condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
21 Marzo 2025

Il ricorso collettivo volto ad impugnare un bando di concorso a oggetto plurimo (con l'adozione di plurime graduatorie) è ammissibile laddove ricorrano le due condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, l'una di carattere positivo, quali l'identità delle posizioni sostanziali e processuali coinvolte, l'altra di carattere negativo, ovvero l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale tra i ricorrenti.

Un'amministrazione comunale bandiva una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata al personale già in servizio, articolata tramite progressioni verticali tra le aree, per la copertura di 7 posti in diverse aree e profili professionali, funzionalizzata all'adozione di plurime graduatorie, tutte approvate con la medesima determinazione.

I due ricorrenti, che avevano partecipavano alla procedura concorsuale, uno dei quali per entrambi i distinti profili professionali, impugnavano le graduatorie finali di merito lamentando di aver conseguito il minor punteggio complessivo rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto.

Tanto premesso, il collegio (Tar Lazio, sez. II-bis, 10 marzo 2025, n. 4990) ha dichiarato inammissibile il ricorso, all'esito della valutazione, in via pregiudiziale, dall'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall'amministrazione comunale resistente.

Infatti, il comune aveva eccepito che il ricorso collettivo e cumulativo proposto dai ricorrenti era da considerarsi inammissibile in difetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, quali l'identità della situazione sostanziale e processuale, e l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.

Il collegio, dopo aver esposto le peculiarità del c.d. bando a oggetto plurimo (categoria in cui ha ricompreso la fattispecie in esame) e di come lo stesso possa, in via eccezionale, fondare sia il ricorso cumulativo (avente cioè a oggetto più provvedimenti amministrativi, tra loro connessi ossia più graduatorie espressioni del medesimo bando, purché tramite il ricorso vengano censurati i medesimi vizi, relativi alla medesima fase del concorso o al medesimo atto) sia il ricorso collettivo (predisposto a difesa e nell'interesse di più ricorrenti avverso il medesimo atto), ha posto in evidenza le condizioni di ammissibilità proprie del ricorso collettivo per arrivare a dichiarare l'inammissibilità del ricorso in esame.

Per il ricorso collettivo, infatti, è necessario che ricorrano, a pena di inammissibilità, due requisiti, l'uno di carattere positivo, quali l'identità delle posizioni sostanziali e processuali coinvolte, l'altro di carattere negativo, ovvero l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale tra i ricorrenti.

Alla luce di quanto esposto, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto esso, pur presentato come ricorso collettivo (proposto da due soggetti per caducare lo stesso provvedimento -la determina di approvazione delle due graduatorie - sulla base delle medesime motivazioni), ha tuttavia ritenuto il ricorso sostanzialmente distinto, in quanto, l'unico bando a oggetto plurimo era diretto ad approvare due differenti e diverse graduatorie, accordando, a loro volta, beni della vita eterogenei (le diverse professionalità e qualifiche messe a concorso).

Alla luce di tutto quanto precede, il collegio ha dichiaro l'inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistenti le due condizioni di ammissibilità, di carattere positivo e negativo, del ricorso collettivo, ovvero né l'identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti (in quanto impugnandosi di fatto due atti diversi, seppure per i medesimi motivi, la posizione dei ricorrenti non è assimilabile) né il requisito dell'assenza del conflitto di interessi, posto che l'accoglimento del ricorso sulla base delle doglianze prospettate da uno dei ricorrenti si ripercuoterebbe in senso sfavorevole nei confronti dell'altro ricorrente, rendendo così evidente il conflitto di interessi, non solo potenziale, ma effettivo e concreto, tra gli stessi.

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