L’ambito di applicazione dell'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. a seguito delle modifiche operate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

Redazione Scientifica Processo amministrativo
21 Marzo 2025

L'Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025”.

L'Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla modifica dell'art. 13-ter, comma 5, disposta dall'art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ovvero se:

  1. la previsione di cui all'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. vada intesa nel senso di stabilire un vero e proprio dovere del giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza alcun margine di discrezionalità;
  2. in caso di risposta negativa al precedente quesito, quali siano le conseguenze che il giudice deve o può ricavare dalla violazione dei suddetti limiti dimensionali;
  3. se le modifiche introdotte al citato art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. dalla legge 30 dicembre 2024, n. 205, si applichino anche ai giudizi in corso alla data della loro entrata in vigore ovvero soltanto ai ricorsi proposti dopo tale data.

Il collegio ha anzitutto statuito che, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, la nuova disposizione si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025.

Ha poi riconosciuto alla nuova disposizione una natura processuale, attributiva al giudice di un potere valutativo in ordine all'incidenza del superamento, non autorizzato, dei limiti dimensionali degli atti processuali sul celere e spedito andamento del giudizio, posto che la disposizione in esame bilancia due contrapposti interessi, quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; quello pubblico a evitare negative incidenze sul "servizio giustizia", rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall'art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del c.p.a.

Pertanto, l'Adunanza plenaria ha statuito che l'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a. sia nella originaria che nella nuova formulazione non contiene regole per la redazione degli atti processuali delle parti, ma definisce i poteri del giudice, per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali.

Conseguentemente, il Supremo Consesso ha enunciato il seguente principio di diritto:

"L'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025".

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