Bancarotta: l’istanza di rateizzazione del debito fiscale e previdenziale non esclude le “operazioni dolose”
27 Marzo 2025
La V sezione penale della Corte di cassazione ha annullato una sentenza resa dalla Corte d'appello di Torino, ritenendo corretta la pronuncia del giudice di primo grado che aveva condannato l'amministratore unico di una società fallita per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. Le “operazioni dolose” di cui l'amministratore era stato trovato colpevole dal Tribunale consistevano nel «sistematico, protratto, omesso versamento delle imposte dirette e indirette per un importo di oltre cinque milioni di euro, costituente la quasi totalità del passivo fallimentare». La Corte d'appello aveva invece assolto l'amministratore valorizzando le istanze da questi avanzate verso Equitalia di dilazione e rateizzazione del debito erariale e il pagamento di alcuni ratei, in sostanza ravvisando, nel ricorso a questo strumento, un modo per far fronte alla crisi di liquidità della società, tale da escludere l'intento fraudolento. La Corte di cassazione, come anticipato, ha annullato (con rinvio ad altra sezione) la sentenza della Corte territoriale, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino. La Corte di legittimità ha, in primo luogo, ricordato che secondo consolidata giurisprudenza il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose può ben essere integrato «dalla violazione, deliberata, sistematica e protratta nel tempo, dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società» (Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2019, n. 43562; 19 febbraio 2018, n. 24752; 8 novembre 2016, n. 15281;15 maggio 2014, n 29586; 29 novembre 2013, n. 12426). Con riferimento all'elemento valorizzato dalla Corte d'appello per escludere il reato – la presentazione dell'istanza di rateizzazione – la Corte di cassazione ha affermato che «la Corte territoriale non ha considerato che la dolosa, protratta, inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali ha determinato un debito di indubbia rilevanza e che, a fronte dello stato di insolvenza sussistente al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione, non risultano assunte doverose iniziative finalizzate a risollevarne le sorti, in tal senso non potendosi valorizzare, a fronte dell'ingente, non sostenibile, debito già prodottosi, la mera presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito, invece, rivelatasi un escamotage per proseguire l'attività economica, continuando a generare passività». Viene dunque ritenuto corretto quanto affermato dal Tribunale, ovvero che l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale dell'amministratore e che il mero pagamento rateale del debito erariale sarebbe una forma di elusione dell'inadempimento fiscale, ravvisando nel reiterato ricorso a uno strumento lecito l'intento di realizzare la diversa (illecita) finalità di ritardare la declaratoria di fallimento e di aggravare il dissesto. |