A quale genitore spetta l’assegno unico universale?
28 Marzo 2025
Per rispondere a tale quesito, partiamo dal considerare che l'assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, ai nuclei familiari sulla scorta della condizione economica del nucleo nel quale il minore è inserito, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al d.P.R. 159/2013. L'attuale normativa prevede che l'assegno unico spetti a entrambi i genitori, anche separati o non conviventi con i figli e che, in caso di affidamento condiviso, il beneficio si suddivida tra i due genitori, ma occorre tener conto che si tratta di una misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore. Tale fatto può indurre l'organo giudicante a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, in modo che possa assolvere direttamente e in modo più adeguato alle esigenze del minore. L'art. 6, comma 4, d. lgs. 230/2021, sull'assegno unico universale, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo d. lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, comma 4, precisa che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi”. Più nel dettaglio, si consideri la Circolare INPS, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario...lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore. La norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione rispetto al giudice della fase del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, che può stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito può correttamente ritenere che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione, che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita, è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Ne consegue che la decisione del giudice deve rispondere alle finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppur tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole, rispetto al quale vi è comunque il diritto dell'altro genitore di chiederne conto, in maniera non diversa da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse dei figli, e sotto controllo del giudice. |