Aggiornamento biennale dei gestori della crisi: “criteri di equipollenza” con i corsi di formazione professionale continua

La Redazione
31 Marzo 2025

Il CNDCEC nella seduta del 26 marzo 2025 ha stabilito i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2, c.c.i.i., prevedendo quali corsi di formazione professionale si debbano ritenere equipollenti e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi.

L'informativa n. 48/2025, diffusa dal CNDCEC il 28 marzo 2025, riguarda l'aggiornamento biennale per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco ex art. 356, c.c.i.i.dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti.

L'Informativa ricorda che il Correttivo-ter al codice della crisi, oltre ad aver ridotto, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, la durata dell'aggiornamento biennale da 40 a 18 ore, ha previsto che «gli ordini professionali possono stabilire “criteri di equipollenza” tra l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua».

Pertanto, si devono ritenere equipollenti e idonei ad assolvere l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

  1. sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
  2. sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
  3. hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
  4. hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
  5. nell'attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l'equipollenza tra il corso per l'aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  6. saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC;
  7. non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
  8. che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

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