Al giudice ordinario la cognizione di questioni patrimoniali da convenzioni urbanistiche decadute
25 Marzo 2025
Un'amministrazione comunale sottoscriveva con una società alcune convenzioni urbanistiche per realizzare tre interventi di edilizia residenziale pubblica; la società veniva dichiarata fallita e la Curatela fallimentare chiedeva al Comune di dichiarare l'intervenuta decadenza dalle convenzioni urbanistiche sottoscritte. Con deliberazione consiliare il comune dichiarava la decadenza del diritto di superficie e delle convenzioni stipulate senza nulla disporre sulle richieste di natura patrimoniale presentate dalla Curatela fallimentare in relazione alle opere completate al momento della decadenza. Quindi la Curatela fallimentare domandava al T.a.r. Campania l'accertamento del diritto al rimborso delle somme versate dalla società in bonis per l'acquisizione del diritto di superficie e l'indennizzo per le spese sostenute per la realizzazione delle opere, così come previste dalle convenzioni decadute, ovvero, in subordine, la condanna del comune alla ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 1463 e 2033 c.c. nonché, ulteriormente in subordine, il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa. La sentenza del Tar veniva appellata dal Comune. Innanzi tutto, il Collegio ha accolto la censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune in primo grado e respinta dal T.a.r. Al riguardo il Collegio ha posto in rilievo che costituisce jus receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda con riguardo al petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della concreta pronuncia chiesta al giudice, quanto, soprattutto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare in relazione ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui sono espressione (Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966). Di conseguenza per la soluzione della questione di giurisdizione si devono esaminare i fatti allegati dalle parti, per verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, a prescindere dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, che verrà esaminato dal giudice effettivamente munito di giurisdizione. Quindi con riferimento alle convenzioni urbanistiche, di cui alla vicenda controversa, il Collegio ha chiarito che le stesse possono essere ricondotte alla categoria degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento prevista dall'art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, con consequenziale assoggettamento alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f) del c.p.a. Ciononostante, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il petitum sostanziale del giudizio azionato dalla Curatela fallimentare è costituito dall'accertamento dei diritti di natura patrimoniale scaturenti dalla decadenza delle convenzioni urbanistiche sottoscritte con il Comune. Pertanto, non rileva alcuna contestazione sull'esercizio di potestà pubblicistiche o aspetti che interessano poteri pubblici, ma solo questioni di natura patrimoniale, rispetto alle quali la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio ha natura e consistenza di diritto soggettivo. Sul punto il Collegio ha richiamato la recente sentenza della Suprema Corte ove viene affermato che spetta al giudice ordinario la cognizione sulla controversi avente ad oggetto solo questioni meramente patrimoniali, ai sensi dell' art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 , c.p.a.), che “si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce” (Cass. civile, S.U., ordinanza n. 20464/2022) Declinando tali principi nel caso di specie il Collegio ha osservato che, le domande proposte nel giudizio di primo grado riguardano l'accertamento del diritto della Curatela ad ottenere il rimborso delle somme versate dalla società per l'acquisizione del diritto di superficie e per le spese sostenute per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni urbanistiche. Pertanto, visto che le convenzioni urbanistiche sono ormai decadute e che non rileva l'esercizio di potestà pubblicistiche, le domande di natura esclusivamente patrimoniale presentate dalla Curatela fallimentare, a valle di convenzioni urbanistiche decadute, ad avviso del Collegio sono da ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione richiamato. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario. |