Giurisdizione per le controversie sorte tra la stipula dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative
03 Aprile 2025
Il caso. La vicenda trae origina dall’indizione, da parte dell’ente di supporto tecnico amministrativo della sanità della regione toscana (Estar), di una gara per la conclusione di un accordo quadro «per la fornitura di sistemi per l’automonitoraggio della glicemia a distribuzione territoriale per i pazienti diabetici della Regione Toscana e della Regione Marche». Una delle imprese risultate aggiudicatarie dell’accordo quadro sottoscritto all’esito di tale procedura adiva il TAR Toscana per contestare la nota con la quale l’amministrazione aveva - a suo dire - dato un’anomala attuazione all’Accordo Quadro. In particolare, l’impresa ricorrente deduceva che con la citata nota, l’Amministrazione avesse introdotto nuove condizioni e modalità di scelta dei contraenti, ai quali assegnare gli ordinativi di fornitura in attuazione dell’accordo quadro, difformi dai criteri stabiliti dagli atti di gara. Nel giudizio instauratosi, l’amministrazione resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. I profili di giurisdizione nella fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative. Nella pronuncia in esame, il TAR Toscana si è soffermato sui profili attinenti alla giurisdizione sulle controversie sorte nella fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative. Innanzitutto, il Giudice amministrativo, nel richiamare il rapporto tra Accordo quadro e convenzioni attuative, ha ricordato che esiste un momento intermedio, fra l’aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro e l’avvio dell’esecuzione vera e propria, in cui l’Amministrazione è chiamata a individuare tra i più operatori parti dell’accordo quadro quello a cui intende affidare la singola prestazione. Il medesimo Giudice amministrativo, poi, dando seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, ha affermato che la decisione motivata con cui vengono individuati gli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi. A fronte della spendita di tali poteri, come noto, la posizione degli operatori economici, parti dell'accordo quadro, è di interesse legittimo. Il tutto, con la conseguenza che ogni controversia che dovesse sorgere nella fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sulla scorta di tali considerazioni, l’adito TAR ha respinto l’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione e ha accolto, nel merito, i motivi di doglianza proposti dalla società ricorrente. |