Revoca dell’aggiudicazione per mancata stipula del contratto: se imputabile all’aggiudicatario è decadenza “sanzionatoria”
04 Aprile 2025
Il caso. La vicenda sottoposta al vaglio del TAR attiene alla valutazione circa l'ammissibilità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto da una Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario della gara (cui è applicabile ratione temporis la disciplina del previgente Codice dei contratti) per grave inadempimento. In particolare, il Tribunale è chiamato a valutare se si incorra nella violazione degli articoli 21-quinquiese 21-nonies della legge n. 241 del 1990 in quanto il ricorrente lamenta che il potere di autotutela sarebbe stato esercitato tardivamente dalla Stazione Appaltante, senza osservare il termine di dodici mesi previsto per l'annullamento d'ufficio. La soluzione. Il TAR, in primo luogo, evidenzia che non è applicabile l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto non si è in presenza dell'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo per vizi di legittimità del medesimo. La Stazione Appaltante, continua il giudice di prime cure, infatti, dopo avere provveduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice del 2016, non è pervenuta alla stipulazione del contratto per fatti addebitabili all'aggiudicatario, per cui il provvedimento ampliativo è stato oggetto di una pronuncia di decadenza per inadempimento, da parte del beneficiario del provvedimento, degli obblighi sullo stesso incombenti. L'atto gravato non è quindi il frutto, evidenzia il TAR, di una nuova valutazione di una precedente determinazione dell'Amministrazione – nel caso di specie, infatti, il provvedimento di aggiudicazione non è stato annullato – ma consegue all'accertamento delle inadempienze compiute dall'aggiudicatario, che hanno impedito alla Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto d'appalto con l'impresa affidataria. Si tratta, in conclusione, di un provvedimento di decadenza da qualificarsi come “sanzionatorio”, giacché il provvedimento ampliativo perde efficacia per fatti successivi alla sua adozione ed addebitabili al destinatario del provvedimento stesso (cfr. sui provvedimenti di decadenza, Cons. Stato, sez. VI, n. 2254/2020). In conclusione. Il TAR, facendo applicazione dei suddetti principi, rileva che, fermo restando quanto esposto, anche a volere ritenere applicabile alla presente fattispecie l'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 – sulla revoca in senso proprio del provvedimento amministrativo – tale articolo non prevede alcun termine per l'adozione dell'atto di ritiro ma consente la revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e l'atto impugnato espone motivatamente le ragioni dell'Amministrazione a fronte degli accertati inadempimenti dell'aggiudicatario. |