Nel concordato semplificato è possibile la falcidia dei debiti tributari
16 Aprile 2025
La Corte d'appello di Lecce ha rigettato un reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate per la revoca dell'omologa di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (la cui domanda era stata presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 17 e ss. d.lgs. n. 14/2019). La ricorrente si doleva, tra l'altro, «della “mancata presentazione della istanza di transazione fiscale” evidenziando come l'applicazione dell'istituto de quo, sia prevista unicamente in forma residuale, esclusivamente nel caso in cui siano stati attivati, infruttuosamente, gli strumenti - già previsti normativamente dal D.L. 118/2021 prima, ora dal nuovo CCII – per addivenire a una concreta composizione negoziata della crisi con i creditori. Deduce che, affinché possa riconoscersi il mancato buon esito di precedenti trattative intavolate o l'impraticabilità delle soluzioni espressamente previste, il creditore deve essere destinatario di una chiara proposta di soddisfacimento, che abbia i caratteri (in primis di legittimità) previsti dalla legge per avere rilevanza giuridica e che possa essere concretamente sottoposta al vaglio del destinatario. E tanto non è avvenuto avendo riguardo alla peculiare natura di Ente Pubblico rivestita dal creditore, per cui sarebbe stato necessario predisporre una proposta di ristrutturazione dei debiti che prevedesse la transazione fiscale». La Corte d'Appello, dopo una ricostruzione dell'istituto del concordato semplificato, rileva che «l'art. 25 sexies d.lgs. n.14/2019 nulla dispone espressamente in ordine al degrado dei creditori prelatizi e, di conseguenza, appare condivisibile l'ipotesi che l'unico vincolo per l'omologazione sia che “la proposta non arrechi pregiudizio all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri una utilità a ciascun creditore. Del resto, in sede di concordato, è possibile che i creditori prelatizi possano essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore alla prospettiva della liquidazione giudiziale. A tal proposito il Collegio ha correttamente ritenuto che nel concordato semplificato si possa pervenire alla falcidia dei debiti tributari anche in assenza di una specifica regolamentazione, valendo il principio (generale) espresso dall'articolo 25 sexies citato, tale per cui l'unico limite è dato dal confronto con la prospettiva di soddisfacimento nella ipotesi di liquidazione giudiziale» |