Il mancato deposito della sentenza impugnata non determina l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione
10 Aprile 2025
L'Adunanza plenaria ha statuito che l'art. 94, comma 1, del c.p.a. va interpretato nel senso che la sanzione della decadenza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, non è riferibile al mancato (tempestivo) deposito della sentenza impugnata, sulla base dell'argomento letterale della disposizione (l'effetto preclusivo è confinato in un inciso “…a pena di decadenza...” che il legislatore ha inserito, sul piano strutturale, nella parte del precetto riferita esclusivamente al deposito del ricorso) e sulla base di interpretazione sistematica dell'attuale quadro normativo, in cui non sussiste un'effettiva esigenza di depositare anche la sentenza impugnata, in considerazione anche delle modalità telematiche di acquisizione della stessa tramite il fascicolo telematico d'ufficio. La previsione di un termine a pena di decadenza si giustifica solo per il deposito del ricorso, trattandosi di un incombente diretto all'instaurazione del rapporto processuale e alla devoluzione all'organo giurisdizionale della res litigiosa. Il Supremo Consesso ha affermato, quindi, il seguente principio: “L'art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata”. |