Fornitore di energia elettrica in concordato preventivo: il cliente è legittimato ad agire per il rimborso nei confronti dell’Erario?

La Redazione
22 Aprile 2025

Una società contestava di aver sempre corrisposto al fornitore di energia elettrica l'addizionale provinciale sull'accise per tale fornitura ex art. 6, d.l. n. 511/1988 fino alla sua abrogazione del 2012. Dato che la Cassazione aveva disapplicato l’addizionale anche con riferimento al periodo precedente (2010 - 2011) all’espressa abrogazione, in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria e il fornitore di energia elettrica era stato sottoposto a concordato preventivo, la società si era rivolta direttamente all'Erario per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale e non dovute. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per mezzo dell'Erario, aveva negato il rimborso, disconoscendo la legittimazione della società ad adire direttamente l'Erario e non il fornitore.

Nel caso di specie, è infondata l'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per la c.d. legittimazione straordinaria integrata dall'azione diretta verso l'Erario.

In materia di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accise sull'energia elettrica, la sottoposizione del fornitore a procedura di concordato preventivo rende l'azione nei suoi confronti da parte del cliente finale particolarmente gravosa e giustifica quindi l'azione diretta e straordinaria verso l'Erario (ex pluribus, cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10730, Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10731, Cass. civ., sez. trib., 11 febbraio 2020, n. 3233, Cass. civ., sez. trib., 17 gennaio 2020, n. 901, Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27099, Cass. civ., sez. trib., 19 novembre 2019, n. 29981); ed alle stesse conclusioni deve giungersi anche sulla base del diritto unionale, che offre conferma in ordine al fatto che qualora il rimborso da parte del fornitore si riveli impossibile o “eccessivamente difficile”, il principio di effettività impone «che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la domanda direttamente allo Stato membro» (Corte Giust. UE, sez. V, 11 aprile 2024, C 316-22).

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