Irricevibili gli appelli tardivamente proposti dinanzi al C.g.a. in ipotesi di erronea proposizione degli stessi presso il Consiglio di Stato
23 Aprile 2025
Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia un avvocato dello Stato lamentava che le Amministrazioni appellanti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Avvocatura Generale dello Stato, avrebbero fatto illegittima applicazione, ai suoi danni, delle modifiche introdotte, sul trattamento economico degli Avvocati dello Stato. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, per il caso di mancato accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno da omesso, o ritardato, compimento di attività amministrativa obbligatoria, deducendo che, se le Amministrazioni non avessero violato l'obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge, il ricorrente non avrebbe subito la lamentata decurtazione degli emolumenti spettanti. Il TAR Sicilia accoglieva solo in parte il ricorso e respingeva i motivi aggiunti. Le Amministrazioni parzialmente soccombenti nel giudizio di primo grado appellavano la sentenza del TAR Sicilia. Il Consiglio di Stato dichiarava la propria incompetenza ex art. 15, comma 4, c.p.a. e disponeva che la causa fosse assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS). Parte appellante deduceva che, per l'irricevibilità dell'appello, occorre fare riferimento alla data di avvenuto deposito dell'atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato e non a quello di ricezione del fascicolo processuale da parte del CGARS e chiedeva la rimessione della relativa questione interpretativa alla Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento e ha osservato che, in caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un atto di appello avverso una sentenza resa da un TAR siciliano, sulla base dell'indirizzo enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 9 e 10 del 2023, e alla luce del principio di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, avente rango di legge costituzionale, la questione della ammissibilità o meno dell'appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa. La Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo (i.e. C.G.A.R.S.) è inderogabile, perché prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma. Pertanto, ad avviso del Collegio, nel caso di specie risulta per tabulas che l'appello, erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato, sebbene ritualmente notificato e depositato, è pervenuto alla Segreteria del C.G.A.R.S. tardivamente, ossia dopo l'ordinanza recante declaratoria di incompetenza funzionale, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 94 c.p.c. Al riguardo, il Collegio ha precisato che l'erronea proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità dell'impugnazione, secondo quanto affermato dall'Ad. Plen. nn. 9 e 10 del 2023, poiché l'appellante potrebbe ravvedersi dell'errore commesso e, avvertendo le controparti, depositarlo presso il CGARS, purché entro i termini decadenziali previsti per il deposito dall'art. 45 c.p.a., decorrenti dalla notifica; oppure, previa sua rinnovazione nel termine di cui all'art. 92 c.p.a. In tal caso l'appello, benché inizialmente proposto presso la sede di Roma, sarebbe tempestivo e meriterebbe l'esame nel merito presso la sede di Palermo. Infatti, non compete alla sede romana del Consiglio di Stato dichiarare l'inammissibilità dell'appello ivi erroneamente introdotto, dovendosi invece limitare a disporne la trasmissione alla sede di Palermo. D'altro canto, ad avviso del Collegio, l'appello è irricevibile, non potendo parte appellante ottenere neanche la rimessione in termini di cui all'art. 37 c.p.a., quale unico responsabile dell'errore in cui è incorso per ignorantia legis (dell'art. 4, comma 3, d. lgs. n. 373/2003) che non presenta elementi per la sua c.d. scusabilità. Né, come erroneamente dedotto negli scritti difensivi dell'Avvocatura erariale, sussistono nel caso di specie i presupposti di legge per disporre una nuova rimessione alla Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a. Una nuova rimessione alla Plenaria sarebbe imposta dalla norma soltanto nel caso in cui la Sezione ritenga di non condividere un principio di diritto enunciato con le sentenze nn. 9 e 10 del 2023 citate. Il Collegio ha rammentato che l'orientamento condiviso dell'Adunanza Plenaria, depone a favore della salvaguardia dell'autonomia decisionale del CGARS sulla sorte dell'appello, posto che, come stabilito, l'appello avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso solo dalla sezione giurisdizionale del CGARS, che a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato. Il Collegio ha aggiunto che la ratio delle due sentenze gemelle nn. 9 e 10 del 2023, che superano l'orientamento pregresso, secondo cui la mera proposizione a Roma dell'appello l'avrebbe reso ex se inammissibile, deve rinvenirsi nell'affermazione di un principio di diritto vincolante per le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, preclusivo del potere di concludere il giudizio nel senso dell'inammissibilità, spettando la decisione sulla sorte dell'appello al CGARS, per la competenza funzionale inderogabile della quale è titolare secundum constitutionem (art. 23 dello Statuto regionale siciliano). Infine, il Collegio ha rilevato che non possono invocarsi i principi della c.d. translatio iudicii, giacché essi sono forgiati – dapprima dalla Corte costituzionale, quindi dalla legge processuale – con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha dichiarato l'appello irricevibile. |