Finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione
30 Aprile 2025
Secondo il TAR per il Friuli Venezia Giulia nella procedura di project financing occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione: la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore, mentre la seconda fase costituisce una vera e propria procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298). A nulla rileverebbe, come invece ritenuto da un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 311), la circostanza che, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la finanza di progetto costituisca, secondo la relazione di accompagnamento, un “capitolo interno alla disciplina della concessione”, in quanto ciò non depriverebbe l'istituto del suo caratteristico sviluppo bifasico. Alla luce di ciò, il Giudice ha ritenuto che la prima fase della procedura che si conclude con l'approvazione del progetto di fattibilità e il suo inserimento tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente, non è annoverabile tra le procedure di affidamento: ne deriva che l'impugnazione dei relativi provvedimenti non è attratta nel regime processuale di cui all'art. 119 comma 1 lett. a) e art.120 c.p.a. e che in nessun caso può essere riconosciuta in tale fase, deputata alla scelta del promotore, la veste di amministrazione aggiudicatrice. |