La Corte d’appello di Lecce sui contratti “pendenti” nel concordato preventivo

La Redazione
29 Aprile 2025

La Corte territoriale si pronuncia sul reclamo proposto da una banca avverso un decreto del Tribunale di Lecce che aveva sospeso un contratto di cessione del credito stipulato a garanzia di un finanziamento.

Con decreto, il Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione di un contratto di cessione del credito stipulato tra un istituto di credito (cessionario) e una società (cedente) a garanzia del pagamento dei ratei di un finanziamento. Il contratto è stato ritenuto “pendente” ai sensi dell'art. 97 c.c.i.i. in quanto rientrante nella definizione usata da tale norma di «contratto ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo». A parere del Tribunale, in capo alla banca cessionaria, dopo aver adempiuto la propria obbligazione di anticipazione dell'importo del credito, residuava “il compito…di riscuotere dal *** le somme dovute”, compito che rientrerebbe, appunto, tra le prestazioni principali di cui all'art. 97.

La banca ha proposto reclamo avverso tale decreto ex art. 97, commi 1-7, e 54, comma 1, c.c.i.i., ritenendo non applicabile l'art. 97 c.c.i.i. al contratto di finanziamento e all'accessorio contratto di cessione dei crediti. Sostiene la reclamante che «debba ritenersi pacifico che un contratto di finanziamento non possa essere oggetto di sospensione o scioglimento tutte le volte in cui l'erogazione del finanziamento medesimo sia integralmente avvenuta ad opera del soggetto finanziatore, e residui soltanto l'obbligo di restituzione di quanto mutuato da parte del soggetto finanziatore», valendo tale principio anche laddove la richiesta di sospensione/scioglimento sia rivolta verso il contratto di cessione del credito accessorio al finanziamento.

La Corte d'appello di Lecce ha rigettato il reclamo della banca.

Si chiarisce, innanzitutto, l'ambito di operatività della norma di cui all'art. 97 c.c.i.i. facendo riferimento al precedente art. 169-bis l. fall. (modificato dal legislatore nel 2015): secondo l'orientamento maggioritario, avallato dalla S.C., «i contratti pendenti nel concordato preventivo sarebbero solo quelli a prestazioni corrispettive che, nel momento in cui una delle parti presenti il ricorso ex art. 161 legge fall., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, risultino ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti». La Corte di cassazione ha precisato che dalla formulazione legislativa dell'art. 169-bis l. fall. (confermata dall'art. 97 c.c.i.i., che fa espresso riferimento ad “entrambe le parti”) deriva che l'art. 169-bis non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione.

Da ciò discende che «ove entrambi i contraenti non abbiano adempiuto la propria prestazione debba trovare applicazione l'art. 97 c.c.i.i.».

Invero, nel caso di specie, «posto che la richiesta di sospensione non riguarda il contratto di finanziamento, ma la cessione del credito – vincolata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma oggetto del finanziamento – il contratto di cessione del credito deve ritenersi ancora pendente con riferimento alle prestazioni di entrambe le parti: ciò in quanto il debitore/cedente *** è tenuto a non ostacolare la cessione, in adempimento dell'obbligo di garanzia prestato con il contratto di finanziamento ed accettare che i pagamenti del suo debitore – con funzione liberatoria – avvenga a favore del cessionario; il creditore/cessionario *** è tenuto ad accettare i pagamenti che volta per volta vengono eseguiti dal debitore ceduto *** in esecuzione degli accordi intervenuti fra le parti con la cessione, imputando tali pagamenti a deconto del debito derivante dal contratto di finanziamento».

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