Composizione negoziata della crisi e piano liquidatorio

30 Aprile 2025

La possibilità, per un’impresa che deposita domanda di accesso alla composizione negoziata ex artt. 13 e ss. c.c.i.i., di presentare un piano liquidatorio è attualmente oggetto di dibattito giurisprudenziale tra le Corti di merito. Vengono richiamate le due posizioni, con una sintetica esposizione degli argomenti utilizzati a loro sostegno.

Orientamento favorevole

L'orientamento favorevole alla presentazione di un piano anche liquidatorio, si fonda sui seguenti argomenti :

a)      L'impostazione contraria, che nega la possibilità che il piano possa essere meramente liquidatorio, non sarebbe coerente né con la lettera né con lo spirito della composizione negoziata, considerato che la cessione dell'azienda è uno dei modi possibili per conseguire il risanamento dell'impresa.

b)     Sia l'applicazione del test pratico che i chiarimenti forniti nella lista di controllo del DM 28 settembre 2021 rendono evidente che nell'espressione «ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa» debba, a seconda dei casi, ricomprendersi tanto il risanamento dell'impresa tramite una prosecuzione della sua attività in continuità diretta o indiretta, quanto il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività.

c)      La condizione oggettiva per accedere alla composizione negoziata si può ritenere coincidente non solo con lo stato di crisi, ma anche con quello di insolvenza, purché la stessa sia tale da rendere perseguibile il risanamento secondo il criterio generale della ragionevolezza.

d)     Lo stato di liquidazione di un'impresa che chiede di accedere alla composizione negoziata o la predisposizione di un piano liquidatorio da parte dell'impresa istante o lo stato di liquidazione non dovrebbero essere di per sé tali da determinare il rigetto da parte del Tribunale della conferma delle misure protettive eventualmente richieste.

Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di almeno due Tribunali di merito, rispettivamente il Tribunale di Perugia (decreto del 15 luglio 2024) ed il Tribunale di Mantova (Ordinanza del 4 dicembre 2024).

Nello specifico, nella prima pronuncia un'impresa in liquidazione presentava istanza di accesso alla composizione negoziata e richiedeva la conferma delle misure protettive ex art.19 c.c.i.i., proponendo un piano caratterizzato dall'alienazione dell'unico immobile di proprietà ad un soggetto già individuato.

Il Tribunale, confermando le misure protettive richieste, opera un interessante excursus sull'evoluzione della giurisprudenza di merito, la quale, all'indomani dell'entrata in vigore della normativa in materia, era orientata nel senso del rigetto della richiesta di misure protettive da parte di una società in stato di liquidazione, ritenendo che fosse incompatibile con la nozione di risanamento, che presupporrebbe una prosecuzione in continuità dell'attività.

Nella seconda ordinanza, una società presentava richiesta di conferma delle misure protettive a fronte di una proposta fondata su un piano di esercizio provvisorio liquidativo senza l'automatica cessazione dell'attività, essendone prevista la prosecuzione, seppur in maniera ridotta e ristrutturata, per la durata di due anni al fine di concludere le commesse in essere e di acquisire nuovi incarichi da parte di clientela selezionata ed affidabile. Il Tribunale, confermando le misure protettive richieste, ha richiamato il precedente del Tribunale di Perugia.

Orientamento contrario

A tale orientamento se ne contrappone un altro, contrario alla compatibilità della composizione negoziata con un piano meramente liquidatorio.

Tale orientamento viene esplicitato, tra gli altri, dal Tribunale di Ferrara (ordinanza del 21 marzo 2022), il quale sostiene che la liquidazione dell'attivo ed il pagamento (falcidiato) dei creditori non integrino il presupposto per l'accesso alla procedura, ossia la ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa. Nello specifico, il Tribunale afferma che la possibilità di risanamento è prospettiva critica nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione, dovendo il debitore dimostrare che è verosimile che lo squilibrio economico e finanziario sia superabile e che, previa revoca dello stato di liquidazione, possa riprendere l’attività caratteristica, evento confliggente con un piano che prevede la liquidazione dell'azienda a favore di una correlata.

Pertanto, il Tribunale non ha confermato le misure protettive richieste, constatando l’assenza di una seria prospettiva di risanamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.