Domanda di accesso incidentale e rito applicabile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
30 Aprile 2025

L'istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma, la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l'applicazione dell'art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta al rito camerale dell'accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio.

La ricorrente adiva il T.a.r. per l'annullamento della graduatoria del concorso interno per la selezione di 4 Sottufficiali di Polizia Locale, lamentando errori nella valutazione dei titoli e del curriculum vitae, nonché, accertato il parziale silenzio diniego avverso l'istanza per l'accesso agli atti dalla stessa presentata, per la condanna dell'Amministrazione comunale all'ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto.

Tanto esposto, il collegio ha rilevato che il giudizio avesse ad oggetto due diverse e distinte domande, la domanda, ex art. 116 comma 2, c.p.a., di accertamento dell'illegittimità del diniego parziale dell'istanza di accesso agli atti, con contestuale condanna dell'Amministrazione all'ostensione integrale dei relativi atti; la seconda, consistente nella declaratoria di illegittimità degli atti relativi alla procedura di selezione interna.

Con riferimento alla prima delle due domande, il collegio ha ritenuto irricevibile l'istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a. per essere stata depositata oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Invero, l'istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma (e non invece un'istanza istruttoria) la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l'applicazione dell'art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta, motu proprio, al rito camerale dell'accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio.

L'autonomia della domanda di accesso in esame, benchè spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo a un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale (quest'ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicché i termini dimidiati di cui all'art. 87, comma 2, lett. c), rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell'ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri.

Con riferimento alla seconda domanda, consistente nella declaratoria di illegittimità degli atti relativi alla procedura di selezione interna, il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La procedura contestata, infatti, ha dato avvio a un concorso interno, rivolto, come tale, al personale già in servizio presso l'Amministrazione che lo ha bandito, senza alcuna progressione verticale, quanto piuttosto a progressione orizzontale, con connessi benefici economici, senza nessuna novazione del rapporto di lavoro.

Il collegio, pertanto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, in linea con l'orientamento giurisprudenziale costante (Cass. civ., SS.UU., n. 7218/2020) secondo cui i concorsi interni di tipo “orizzontale” devono essere ricondotti nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

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