Valore eccedente quello di liquidazione e finanza esterna: questioni in tema di cross-class cram down

La Redazione
07 Maggio 2025

Secondo il Tribunale di Pavia, non è sostenibile che l’esistenza di valore eccedente quello di liquidazione sia condizione per ottenere l’omologa forzosa, così come non lo si può sostenere anche per il valore di liquidazione.

Il Tribunale è stato investito di una istanza di omologa di concordato preventivo in continuità indiretta, con applicazione del cross-class cram down ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i., non avendo la proposta raggiunto l'unanimità delle classi prescritta dall'art. 109, comma 5, c.c.i.i.. I giudici, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. a), b), c), e d), prima parte (quest'ultima consistente nella approvazione della maggioranza delle classi di cui almeno una prelatizia), si pronuncia sull'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate in qualità di creditore dissenziente.

Quest'ultima sosteneva infatti che la proposta di concordato presentata «non fruisce di alcun attivo definibile quale valore eccedente quello di liquidazione», in quanto la somma che l'affittuario si è impegnato a versare al verificarsi di alcune circostanze (aggiudicazione in suo favore dell'azienda e dell'immobile ove essa si svolge e omologa del concordato), ulteriore rispetto al prezzo di aggiudicazione dei beni ceduti, «deve essere qualificata come finanza esterna e non come valore eccedente quello di liquidazione». Secondo l'opponente «in caso di concordato in continuità che non prevede attivo derivante dal valore eccedente quello di liquidazione, il debitore non può chiedere ed ottenere l'omologa forzosa ai sensi dell'art. 112, secondo comma, CCII» in quanto la deroga ivi prevista «è giustificata dall'intento del legislatore di favorire la continuità aziendale, che deve essere funzionale all'ottenimento di risultati economici dell'impresa messi a disposizione dei creditori, risultati che non si conseguirebbero ove il concordato non prevedesse un apporto di attivo generato dalla continuità» (l'opponente cita a supporto della propria tesi le pronunce Trib. Mantova 13 marzo 2024 e App. Brescia 17 novembre 2024).

Il Tribunale di Pavia ritiene non condivisibile questa posizione, e afferma quanto segue:

1- le pronunce citate hanno deciso che solo la seconda parte della lett. d) pretende la previsione nel piano di una posta attiva costituita dal valore eccedente quello di liquidazione; nel caso di specie ci si trova, invece, nel caso previsto dalla prima parte della norma;

2- laddove si ritenga che le sentenze considerate abbiano esteso il loro convincimento anche alla prima parte della lett. d), tale orientamento non sarebbe condivisibile. Infatti: «Se, da un lato, la distinzione tra valore eccedente quello di liquidazione e finanza esterna, in relazione all'attivo concordatario che non è generato dalla liquidazione dei beni, con la conseguente applicabilità di regole diverse di distribuzione di tali risorse, è ormai consacrata nella modifica dell'art. 84, comma sesto, CCII, dall'altro, l'esistenza di valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità del concordato in continuità né, almeno ove non debba farsi applicazione del raffronto dell'ultima parte della condizione di cui alla lett. d), è esigenza dell'omologazione forzosa (…). Rientrando sotto la medesima nomenclatura e disciplina fattispecie di concordati in continuità aziendale molto diverse tra loro (…) non pare sostenibile che l'esistenza di valore eccedente quello di liquidazione sia condizione per ottenere l'omologa forzosa, così come non lo si può sostenere anche per il valore di liquidazione. Le condizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 112, comma secondo, CCII non impongono, ai fini del cross class cram down, che il piano debba fondarsi sulla liquidazione dei beni e sul surplus generato dalla continuità; stabiliscono invece che, ove il piano preveda la distribuzione di attivo definibile come valore di liquidazione o come valore eccedente quello di liquidazione, il debitore deve rispettare le regole rispettivamente dell'APR e della RPR».

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