Liquidazione controllata e inefficacia dei pagamenti posteriori all’apertura della procedura

La Redazione
08 Maggio 2025

Ribadendo un proprio orientamento, il Tribunale di Mantova ritiene che l’art. 144 c.c.i.i. sia applicabile, in via analogica, alla liquidazione controllata. 

Il Tribunale di Mantova ribadisce il proprio orientamento (già Trib. Mantova 12 dicembre 2023, Est. Bernardi) in tema di applicazione in via analogica dell'art. 144 c.c.i.i. (che, per la liquidazione giudiziale dispone l'inefficacia verso i creditori degli atti compiuti dal debitore e dei pagamenti da lui eseguiti dopo l'apertura della procedura) alla liquidazione controllata (indirizzo condiviso da Trib. Genova, 10 novembre 2023, est. Monteleone.

Di seguito gli argomenti usati dal Tribunale di Mantova, in una vicenda che vede una persona fisica ricorrere per la dichiarazione della propria liquidazione controllata, essendo sottoposta, tra l'altro, al pignoramento di quota di stipendio:

«Considerato che, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che:

i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);

ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;

iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI);

iv) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

v) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

vi) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum (in tal senso vedasi Trib. Genova 10-11-2023), conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività del pignoramento della quota di stipendio come descritto in ricorso nonché degli ulteriori pignoramenti elencati in ricorso e nella relazione del gestore».

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