Il giudice amministrativo è legittimato a sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questioni vertenti esclusivamente sulla giurisdizione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Maggio 2025

La Prima Presidente della Cassazione ha reputato legittimato il giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questioni vertenti esclusivamente sulla giurisdizione.

Il T.a.r., con ordinanza, sollevava rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla questione interpretativa della spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis d.lgs. 502/92, come sostituito dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ritenendo il difetto della giurisdizione del giudice amministrativo.

L'ordinanza di rimessione dava evidenza al fatto che, a fronte di un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, con la recentissima decisione n. 8344 del 2024, ha, invece, ritenuto che in forza della novella legislativa la giurisdizione sia del giudice amministrativo.

Tanto esposto, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha reputato legittimato il giudice amministrativo a sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc su questioni vertenti esclusivamente sulla giurisdizione

Anzitutto, è stata evidenziata la finalità dell'istituto del rinvio pregiudiziale e la sua compatibilità con la disciplina dettata per la risoluzione delle questioni di giurisdizione (regolamento e conflitto di giurisdizione), configurandosi come uno strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non solo e non tanto alla definizione della singola controversia pendente dinanzi al giudice che dispone il rinvio, quanto all'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione.

Conseguentemente, i citati principi sono stati ritenuti applicabili anche nei confronti del giudice amministrativo, con riferimento ad una questione interpretativa che verta esclusivamente in punto di giurisdizione, e ciò in quanto l'attribuzione alla Corte di cassazione, dall'art. 111, ottavo comma, Cost., di un controllo in via successiva sulla giurisdizione dei giudici amministrativi (e contabili), consente di ritenere che alla medesima Corte sia consentito anche un controllo in via preventiva, pur diverso da quelli contemplati originariamente dal codice di rito civile, come, per l'appunto, il rinvio pregiudiziale.

Per quanto innanzi esposto, considerato che la questione posta dal giudice a quo è questione esclusivamente di diritto, attenendo al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo in relazione alle procedure di conferimento di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022, e tenuto conto delle diverse pronunce del Consiglio di Stato, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha assegnato la questione sollevata dal giudice amministrativo con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Uniti Civili per l'enunciazione del principio di diritto.

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