Potere di autogoverno dell’ordinamento sportivo e limitazioni nel diritto europeo

La Redazione
16 Maggio 2025

Come riportato nelle conclusioni dell'avv. generale Emiliou il potere di autogoverno degli organi riconosciuti dall'ordinamento sportivo è sottoposto a limitazioni nel caso in cui determini conseguenze significative sulla disciplina della concorrenza e della protezione dei dati.

L'avvocato generale Emiliou si esprime circa i limiti posti dalla normativa comunitaria all'autogoverno in ambito sportivo partendo tra tre differenti cause:

La prima (causa C-209/23, RRC Sports) vede protagonisti due agenti di giocatori che volevano impedire l'applicazione, per contrasto con la normativa UE su concorrenza e protezione dei dati personali, di alcune norme stabilite dal Regolamento FIFA 16 dicembre 2022 che disciplinano, tra l'altro, remunerazione, attività e condotta degli agenti.

Nella seconda (causa C-428/23, ROGON e altri), il Bundesgerichtshof tedesco ha interrogato la Corte su due società che si occupano di consulenza e rappresentanza di calciatori che chiedevano l'inibizione dell'efficacia delle norme di una federazione calcistica nazionale, sostenendo che potessero provocare ingenti danni allo svolgimento della loro attività professionale.

La terza vicenda (causa C-133/24, Tondela e altri) riguarda, invece, la legittimità di un accordo, stipulato nel corso della pandemia da COVID-19, tra i club della prima e seconda divisione portoghese e la federazione calcistica nazionale, in cui i club si erano impegnati a non ingaggiare calciatori che avessero interrotto unilateralmente il rapporto contrattuale per ragioni legate alla pandemia.

Tutte e tre le controversie sollevano importanti interrogativi circa l'autonomia delle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, in caso di contrasto con la normativa UE in materia di concorrenza, mercato interno e protezione dei dati.

L'avvocato generale Nicholas Emiliou, nelle sue tre separate conclusioni, prende in esame i seguenti profili giuridici:

innanzitutto, una lettura restrittiva della cosiddetta “eccezione sportiva”, secondo cui le regole dettate esclusivamente per motivi estranei all'attività economica e relative alle sole questioni di interesse sportivo potrebbero trovarsi al di fuori del perimetro di operatività della normativa UE in materia di concorrenza e mercato interno. Ciò in quanto le norme di diritto comunitario in materia di concorrenza e libera circolazione sono applicabili ad attività economiche e scambi all'interno dell'UE, ma le regole stabilite dagli organi di autogoverno sportivo posso esulare dalla disciplina generale nella misura in cui le ripercussioni avute su dette attività e scambi restino marginali.

Il diritto dell'Unione permette alle associazioni sportive di introdurre regole riguardanti operatori attivi su mercati collegati (come gli agenti dei calciatori), ma queste regole devono avere idonea giustificazione nel caso in cui producano un significativo effetto anticoncorrenziale. Circostanza idonea a giustificare potrebbe essere il perseguimento di legittimi obiettivi sportivi di interesse generale, secondo i principi di proporzionalità ed efficacia e come evidenziato dalla giurisprudenza c.d. Meca-Medina (C-519/04 P).

Infine, Emiliou mette in luce che gli accordi c.d. “no poach” (che vietano l'assunzione o la sollecitazione di dipendenti di imprese concorrenti) devono di norma essere considerati, per loro stessa natura, dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (restrittivi per oggetto) ma, data la sua specificità, la portata limitata e le circostanze eccezionali legate alla pandemia, l'accordo trattato nella causa C-133/24 potrebbe ricadere tra quelli idonei per gli effetti a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, tenendo conto del contesto economico di riferimento (restrittivi per effetto) e, alla luce di tutte queste circostanze, essere giustificato.