Sì alla continuazione dell'impresa individuale nella liquidazione controllata

La Redazione
23 Maggio 2025

La recente pronuncia del Tribunale di Alessandria consolida l’orientamento espresso da diverse corti di merito nella vigenza del codice della crisi, che considera non ostativa la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale dopo l'apertura della liquidazione controllata.

La pronuncia dà atto degli orientamenti di merito sulla questione della continuità dell'attività dell'impresa dopo l'apertura della liquidazione controllata, questione originata dalla mancata previsione, per la procedura minore di liquidazione controllata, di una norma analoga all'art. 211 c.c.i.i. (prima: art. 104 l. fall.) che, per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale/fallimento, prevede l'esercizio provvisorio in continuità aziendale.

In senso contrario, si sono espressi alcuni tribunali (Trib. Rimini 29 luglio 2020, Trib. Ferrara 22 dicembre 2021) sotto il vigore della l. n. 3/2012 e della legge fallimentare, con le seguenti argomentazioni:

  • l'esercizio provvisorio implicherebbe responsabilità nei confronti dell'OCC non previste tra i suoi compiti;
  • la continuazione dell'attività dell'impresa in via provvisoria farebbe maturare costi prededucibili (come canoni di locazione o compensi ai dipendenti) non giustificabili laddove i ricavi risultino presumibilmente esigui;
  • la natura di attività intuitus personae svolta dall'impresa individuale fa venir meno l'esigenza di conservare un avviamento difficilmente quantificabile e non costituente con certezza una posta attiva nella vendita a terzi;
  • con particolare riferimento alla prosecuzione dell'attività anche dopo la chiusura della liquidazione controllata, la natura integralmente e necessariamente “liquidatoria” della procedura impedisce di ipotizzare un tale esito e rende irragionevole un'applicazione analogica della norma fallimentare.

In senso favorevole si sono orientati i tribunali (Trib. Asti 21 novembre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Siena 14 giugno 2024) nella vigenza del codice della crisi, ritenendo ammissibile la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale, durante e anche dopo la chiusura della liquidazione controllata. Gli argomenti valorizzati in questo senso sono i seguenti:

  • la prosecuzione dell'attività è necessaria per il sostentamento del debitore e per realizzare attivo da distribuire ai creditori;
  • l'art. 268, comma 4, lett. d), c.c.i.i. in tema di liquidazione controllata richiama l'art. 515, comma 3, c.p.c., che prevede il limite di impignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione;
  • l'art. 276 c.c.i.i., nel richiamare l'art. 233 solo in quanto compatibile, consentirebbe di non cancellare l'impresa in esito alla chiusura qualora la procedura non si sia occupata di dismettere l'azienda;

Tali pronunce – cui si unisce quella del Tribunale di Alessandria – hanno segnalato, tuttavia, che è esclusa la necessità di un provvedimento che disponga l'esercizio provvisorio, non essendo tale possibilità prevista da nessuna norma e stante l'impossibilità di un'applicazione analogica della norma ex art. 211 c.c.i.i.

Il Collegio del Tribunale di Alessandria dichiara infatti di ritenere che «il fatto che la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale sia ammissibile non implichi la qualificazione della stessa in termini di esercizio provvisorio, sia perché tale possibilità non è normativamente prevista per la liquidazione controllata, sia perché non si ritiene applicabile analogicamente l'esercizio provvisorio previsto per la liquidazione giudiziale, stante la diversità di presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è gestito dal Curatore ed è provvisorio per il solo tempo necessario a cedere l'azienda, mentre nella liquidazione controllata l'esercizio richiesto non è né provvisorio (ma continuativo anche dopo la chiusura della procedura) né funzionale alla successiva vendita, essendo, invece, nel caso di specie funzionale al sostentamento del ricorrente».

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