Sì alla continuazione dell'impresa individuale nella liquidazione controllata
23 Maggio 2025
La pronuncia dà atto degli orientamenti di merito sulla questione della continuità dell'attività dell'impresa dopo l'apertura della liquidazione controllata, questione originata dalla mancata previsione, per la procedura minore di liquidazione controllata, di una norma analoga all'art. 211 c.c.i.i. (prima: art. 104 l. fall.) che, per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale/fallimento, prevede l'esercizio provvisorio in continuità aziendale. In senso contrario, si sono espressi alcuni tribunali (Trib. Rimini 29 luglio 2020, Trib. Ferrara 22 dicembre 2021) sotto il vigore della l. n. 3/2012 e della legge fallimentare, con le seguenti argomentazioni:
In senso favorevole si sono orientati i tribunali (Trib. Asti 21 novembre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Siena 14 giugno 2024) nella vigenza del codice della crisi, ritenendo ammissibile la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale, durante e anche dopo la chiusura della liquidazione controllata. Gli argomenti valorizzati in questo senso sono i seguenti:
Tali pronunce – cui si unisce quella del Tribunale di Alessandria – hanno segnalato, tuttavia, che è esclusa la necessità di un provvedimento che disponga l'esercizio provvisorio, non essendo tale possibilità prevista da nessuna norma e stante l'impossibilità di un'applicazione analogica della norma ex art. 211 c.c.i.i. Il Collegio del Tribunale di Alessandria dichiara infatti di ritenere che «il fatto che la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale sia ammissibile non implichi la qualificazione della stessa in termini di esercizio provvisorio, sia perché tale possibilità non è normativamente prevista per la liquidazione controllata, sia perché non si ritiene applicabile analogicamente l'esercizio provvisorio previsto per la liquidazione giudiziale, stante la diversità di presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è gestito dal Curatore ed è provvisorio per il solo tempo necessario a cedere l'azienda, mentre nella liquidazione controllata l'esercizio richiesto non è né provvisorio (ma continuativo anche dopo la chiusura della procedura) né funzionale alla successiva vendita, essendo, invece, nel caso di specie funzionale al sostentamento del ricorrente». |