Esdebitazione: meritevole l’incapiente che fornisce errate informazioni al finanziatore a fronte di una completa documentazione
22 Maggio 2025
Secondo la prospettazione della reclamante, il debitore non potrebbe qualificarsi “meritevole, in quanto al momento della richiesta del finanziamento aveva reso una dichiarazione discordante rispetto alla sua effettiva situazione personale e patrimoniale, dichiarando di non avere in corso altri finanziamenti, mutui o impegni di diversa natura, mentre era titolare di un mutuo ipotecario; e che il nucleo familiare era composto da una sola persona, mentre era composto anche dalla moglie e quattro figli. Il tribunale di Bergamo ritine l’eccezione infondata. È opinione condivisa, premette il Tribunale, che nonostante nell’esdebitazione dell’incapiente non sia prevista (a differenza di quanto accade nel piano di ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore) alcuna sanzione processuale a carico del finanziatore che abbia omesso, o malamente compiuto, la valutazione del merito creditizio, l’indagine circa il comportamento del creditore rilevi a fini diversi, e segnatamente, al fine dell’espressione del giudizio sulla meritevolezza del debitore. Questo «non nel senso che il riscontro della colpa del creditore possa tradursi, automaticamente, nel riconoscimento della meritevolezza del debitore, ma in quello che si tratta di uno degli elementi che compongono il quadro che il giudice è chiamato a valutare a tal fine». Il Tribunale ritiene che alla luce della situazione in cui versa il debitore – che, secondo l’OCC « non è [sia] in grado di far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte atteso che le somme che egli produce sono a mala pena sufficienti a garantire a sé stesso il minimo sostentamento» – non sia a questi imputabile una condotta dolosa o gravemente colposa nella formazione dell’indebitamento. Si fa presente, in fatti, che il debitore aveva fornito al creditore i dati necessari e completi per verificare la sussistenza o meno del merito creditizio, omettendo le informazioni solo nel foglio di notizie fornito dall’istituto di credito. Secondo il Tribunale: «A fronte di dati correttamente rappresentati dal debitore mediante la produzione di idonea documentazione probatoria di formazione non unilaterale, l’erronea compilazione del foglio di notizie, peraltro avvenuta in un momento successivo alla delibera e approvazione del finanziamento, non assume rilevanza se non in termini di colpa lieve…. sarebbe stato invece onere dell’ente creditore adeguatamente valutare il merito creditorio sulla base dei dati corretti che aveva a disposizione, ciò anche al fine di tutelare il consumatore». In conclusione: «l’errata valutazione, da parte del finanziatore professionale, del merito creditizio del debitore - consumatore (come, nella fattispecie, avvenuto) non solo esclude la mala fede del debitore, ma assorbe la colpa lieve del debitore». |