Tribunale di Torino: circolare sulla chiusura delle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale

La Redazione
28 Maggio 2025

La questione oggetto della circolare è se il curatore possa chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a chiudere la procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale senza interpellare il debitore o l’amministratore (gli amministratori) della società debitrice.

È stata posta la questione se il curatore possa chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a chiudere la procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale senza interpellare il debitore o l'amministratore (gli amministratori) della società debitrice.

La circolare del 22 maggio 2025, rivolta ai Curatori della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Torino, richiamati i riferimenti normativi (artt. 97 l. fall. e 195 c.c.i.i.) e giurisprudenziali (Cass. 19 novembre 1997, n. 11501) sul tema, risponde negativamente e chiarisce che «Gli artt. 87 legge fall. e 195 CCIInon consentono al giudice delegato di dispensare il curatore dall'incombente dall'interpello. Pertanto, eventuali istanze di autorizzazione presentate con tale oggetto (“dispensa dall'interpello”) o che implicano una dispensa dall'interpello (“presentazione del rendiconto o chiusura della procedura senza interpello”) verranno respinte».

Tale obbligo, tuttavia, atteso che il curatore non dispone di poteri coercitivi per costringere il debitore/amministratore a comparire avanti a sé, «può ritenersi soddisfatto se il debitore/amministratore è stato tempestivamente avvisato e non è comparso per rendere l'interpello davanti al curatore (verbale di interpello negativo)». A tal fine «l'avviso si considera dato quando la comunicazione è stata fatta per posta, a mezzo PEC o posta elettronica semplice (in tal caso con risposta di avvenuto ricevimento da parte del destinatario) ed è tempestivo con un congruo preavviso: indicativamente un intervallo di 10-15 giorni tra il momento in cui la comunicazione è ritirata o avrebbe dovuto essere ritirata (nel caso di compiuta giacenza dieci giorni dopo il deposito in posta) e il giorno fissato per l'interpello. Resta fermo che l'interpello può essere rinviato a un momento successivo rispetto alla redazione del verbale di inventario dei beni, se esiste un giustificato motivo: ad esempio, perché il debitore è irreperibile o, seppure avvisato, non è comparso sul luogo dell'inventario.».

Infine, il documento elenca la documentazione richiesta nel caso di interpello negativo, da depositare nel fascicolo telematico prima del rendiconto.

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