Orientamenti di merito sull'ammissibilità di una proposta di concordato minore con sola finanza esterna
28 Maggio 2025
Orientamento favorevole L'orientamento favorevole all'apertura di una procedura di concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna è stato motivato con le seguenti argomentazioni: a) È ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l'attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata; b) Sul piano sistematico, al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell'intervento di soggetti esterni deve essere consentito l'accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall'art. 283 c.c.i.i., siano esse di tipo negoziale/concordatario o liquidatorio; c) Non vi è alcuna violazione dell'art. 74, comma 2, c.c.i.i., il quale prevede che«Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda», in quanto il concordato di tipo liquidatorio, non essendo ciò espressamente escluso, può fondarsi anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo liquidabile, purché ciò sia idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda: diversamente, nulla potrebbe essere attribuito ai creditori a soddisfazione, soltanto parziale e pur sempre contenuta, delle rispettive pretese economiche; d) Sul piano letterale, l'incremento richiesto dall'art. 74, comma 2, c.c.i.i., può esservi anche rispetto a un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l'incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz'altro apprezzabile. Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di almeno quattro tribunali di merito, rispettivamente dal Tribunale di Avellino (sentenza del 28 febbraio 2025), dal Tribunale di Campobasso (sentenza del 13 gennaio 2025), dal Tribunale di Avellino (decreto del 7 novembre 2024) e dal Tribunale di Verona (sentenza del 18 marzo 2024). Nello specifico, nella prima pronuncia un soggetto presentava una proposta basata esclusivamente su finanza esterna erogata dal coniuge, al fine di poter avviare una nuova attività imprenditoriale, la quale consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100%, dell'unico creditore privilegiato al 13,16% e dell'unico creditore chirografario al 2,79%. Il Tribunale prima dichiarava aperta la procedura e poi, considerato che venivano raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 c.c.i.i., omologava la proposta. Nella seconda sentenza, un soggetto attualmente non occupato presentava una proposta basata esclusivamente su finanza esterna, la quale consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100%, dei privilegiati al 14,22% e dei chirografari al 12,31%. Il Tribunale prima dichiarava aperta la procedura e poi, considerato che venivano raggiunte le maggioranze richieste attraverso l'applicazione del cram down (considerati i voti contrari dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Inps), omologava la proposta. Nella terza pronuncia, il titolare di un'attività imprenditoriale presentava una proposta basata esclusivamente su finanza esterna erogata dal coniuge, al fine di poter avviare una nuova attività imprenditoriale, finanza che consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100% e dell'unico creditore privilegiato al 13,54%. Il Tribunale dichiarava aperta la procedura. Nella sentenza del Tribunale di Verona, il titolare di un'impresa individuale, esercente attività di rivendita tabacchi, presentava una proposta che prevedeva un consistente apporto di finanza esterna, senza diritto a restituzione, da parte della moglie, che comportava un aumento in misura apprezzabile della soddisfazione dei creditori; tale proposta, infatti, consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100%, dei privilegiati ipotecari di primo grado al 95,52%, dei privilegiati professionisti al 49,04 % e dei creditori incapienti e chirografari al 3,05%. Il Tribunale, prima, dichiarava aperta la procedura e poi, considerato il raggiungimento delle maggioranze richieste, con voto favorevole palese espresso dell'Agenzia delle Entrate, omologava la proposta. Orientamento contrario A tale orientamento si contrappone quello contrario all'apertura di una procedura di concordato minore liquidatorio con apporto di sola finanza esterna. In particolare, tale orientamento esclude la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 75,76 e 77 c.c.i.i., con conseguente inammissibilità della domanda, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) L'interpretazione letterale dell'art.74, comma 2, c.c.i.i., il quale, attraverso l'espressione “aumentino” (ora, con il Correttivo-ter, modificata in “incrementino”) indica un incremento delle risorse interne, non certo la presenza in via esclusiva di risorse di terzi; b) Un concordato minore senza risorse del debitore contrasta con la causa concreta del concordato (da intendersi quale strumento negoziale volto al superamento della crisi del debitore e alla contestuale soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori mediante la messa a disposizione delle risorse anche del debitore medesimo), in quanto difetta l'elemento oggettivo primario della messa a disposizione del patrimonio del debitore; c) A livello sistematico, l'impostazione che permea tutto il codice della crisi è diretta ad incentivare soluzioni negoziali che consentano la continuità del debitore in crisi, relegando a ruolo residuale l'ipotesi liquidatoria (infatti il concordato minore liquidatorio puro richiede un apporto ulteriore di risorse tali da rendere lo strumento talmente più soddisfacente per i creditori da superare il disfavore riservato dal legislatore alle soluzioni esiziali per il debitore), a conferma che il ricorso alla finanza esterna è consentito solo laddove, in aggiunta al patrimonio del debitore messo a disposizione dei creditori, venga offerto un grado di soddisfacimento maggiore non altrimenti raggiungibile con l'alternativa della liquidazione giudiziale o controllata; d) Considerato che non è ammissibile una liquidazione controllata senza beni del debitore, conseguentemente è inammissibile un concordato minore che preveda l'apporto di sola finanza esterna: in questo modo, si nega la possibilità di piegare, al fine della concessione dell'esdebitazione, uno strumento negoziale che poggia su requisiti di ammissibilità diversi, configurandosi, altrimenti, un abuso dello strumento concorsuale, in quanto consente al debitore, tramite la distribuzione di beni altrui a tacitazione della propria esposizione debitoria e secondo modalità extraconcorsuali, di raggirare sia la regola distributiva di cui all'art. 2741 c.c., che il giudizio di meritevolezza. Tale orientamento viene esplicitato dal Tribunale di Rimini (decreto del 7 luglio 2024), in cui è stata ritenuta inammissibile ex art. 77 c.c.i.i. la domanda di apertura di una procedura di concordato minore depositata dalla titolare di una ditta individuale, la cui gestione era, in realtà, affidata al compagno che, all'insaputa dell'istante, aveva omesso il versamento di quanto dovuto per debiti Inps e Irpef. Essendo la titolare priva di redditi, il compagno responsabile dell'indebitamento metteva a disposizione finanza esterna che consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100%, dei privilegiati mobiliari al 10% e dei privilegiati incapienti e chirografari al 3,34%. Il Gestore della Crisi dichiarava, nella relazione particolareggiata depositata ex art. 76 c.c.i.i., la sussistenza dei presupposti per l'apertura e per l'omologa del concordato minore proposto. |