Concordato minore: il cram down e il raggiungimento della maggioranza “per teste” dei creditori ammessi al voto

La Redazione
29 Maggio 2025

Il Tribunale di Torino adotta una interpretazione sistematica della norma contenuta nell’art. 80, comma 3, c.c.i.i., ritenendo possibile effettuare il cram down quando l’adesione sia determinante rispetto al raggiungimento (anche) della maggioranza “per teste” e non solo della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso all'attenzione del tribunale torinese viene richiesta l'omologa con cram down fiscale di un concordato minore, in presenza di due soli creditori, dei quali uno dei due detentore di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ora, sussiste nel caso di specie la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma non la maggioranza “per teste” degli ammessi al voto in quanto, mentre il creditore “maggioritario” ha espresso voto favorevole al concordato, quello minoritario ha espresso voto sfavorevole.

Il tribunale ritiene di accogliere l'istanza del ricorrente, procedendo all'omologa ai sensi dell'art. 80, comma 3, seconda parte, c.c.i.i.

Tale norma, come noto, prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ebbene, il tribunale ritiene che la mancanza di adesione da parte del creditore erariale (minoritario) sia determinante ai fini del raggiungimento dei requisiti ex art. 79, comma 1, c.c.i.i., così argomentando:

«L'interpretazione della norma di tipo sistematico comporta che debba intendersi la possibilità di effettuare il cram down quando l'adesione sia determinante rispetto al raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 79 co 1 CCII, che non consistono nella sola mera maggioranza dei crediti ammessi al voto ma anche nella maggioranza per teste qualora, come nel caso di specie, vi sia un creditore che ha la maggioranza dei crediti ammessi al voto».

Il tribunale fa infatti riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'art. 79, che recita: «quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto».

«Una diversa interpretazione – prosegue il tribunale - porterebbe a ritenere che in ipotesi come quella in esame, in cui vi sono solo due creditori (entrambi peraltro pubblici), di cui uno avente il credito maggioritario e favorevole al concordato, essendo altresì necessaria la maggioranza per teste, occorrerebbe l'unanimità dei voti. Inoltre, comporterebbe la paradossale conseguenza che, nella diversa ipotesi in cui pur in presenza di due soli creditori, di cui uno titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi sia il voto favorevole del solo minoritario, potrebbe operarsi il cram down, in quanto il voto dello sfavorevole (maggioritario) sarebbe determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co 1 prima parte CCII».

Infine, si precisa che l'interpretazione restrittiva «oltre che a portare alle conseguenze pratiche paradossali evidenziate, appare delineare uno standard incompatibile con la ratio dell'istituto dell'omologa forzosa, da individuare nel superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria».

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