Classamento dei creditori: no alle “sottoclassi” soggette a trattamento differenziato

La Redazione
05 Giugno 2025

Il tribunale di Bologna ritiene «estranea alla ratio fondativa delle classi» la previsione, all’interno di un’unica classe, di “sottoclassi” allocative di privilegi diversi per percentuali distributive diverse.

Nell'ambito di un ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) in continuità diretta, la ricorrente ha formulato una proposta che vede la suddivisione dei creditori in 12 classi. Di queste, una raggruppa tutti i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, corrispondenti a diverse tipologie di imposte e con gradi di privilegio differenti, per le quali vengono previste delle “sottoclassi”.

Il Tribunale segnala come la previsione, all'interno di un'unica classe, di “sottoclassi” allocative di privilegi diversi per percentuali distributive diverse sia «estranea alla ratio fondativa delle classi», «dovendo al riguardo ricordarsi come l'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) non può ritenersi ex se radicata nell'unità del soggetto titolare (Ag. Entrate), a fronte peraltro di un diverso grado di soddisfazione di ogni singola sottoclasse».

In proposito viene richiamato un orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della legge fallimentare (ma ritenuto espressione di principi applicabili anche al codice della crisi), secondo il quale i due principi dell'omogeneità delle “posizione giuridiche”  e degli “interessi economici” «distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte satisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe» (Cass. 16 aprile 2018, n. 9378).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.