Inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore se il debitore omette un debito al finanziatore
10 Giugno 2025
Massima In tema di valutazione della “meritevolezza” del consumatore ex art. 69 c.c.i.i., l'eventuale mancata verifica del “merito creditizio” paralizza il diritto di eccepire la convenienza del piano rispetto allo scenario liquidatorio, quale eccezione processuale; l'eventuale erogazione del credito oltre i limiti di legge non fa venir meno la condotta dolosa del consumatore, il quale deve sempre dimostrare di non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode; pertanto deve essere dichiarata inammissibile la proposta se il debitore abbia omesso informazioni determinanti al creditore finanziario. Il caso La debitrice presenta un ricorso per omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 c.c.i.i. La banca creditrice propone opposizione contestando la “meritevolezza” della ricorrente, eccependo fra l'altro il compimento di atti in frode ai creditori consistenti nella mancata denuncia di garanzie prima dell'erogazione del credito. In particolare, la banca opponente rileva che quando la debitrice aveva richiesto il finanziamento a IBL Banca, aveva dichiarato in un questionario di non avere ulteriori impegni finanziari, omettendo di menzionare numerosi debiti preesistenti, tra cui un'ordinanza di assegnazione all'esito di un pignoramento presso terzi per € 69.746,05 di cinque anni prima. La debitrice ha replicato che l'indebitamento era stato assunto con la convinzione di poter adempiere e che la banca doveva verificare il merito creditizio, eventualmente attingendo ai sistemi di informazione creditizia sì che le informazioni asseritamente omesse non sarebbero state rilevanti perché già a disposizione dell'istituto. Il Giudice, valutando fondata la contestazione mossa dalla Banca creditrice, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Secondo il Tribunale la verifica dell'insussistenza degli atti in frode costituisce una condizione ex art. 69 c.c.i.i., come chiarito dalla rubrica dell'articolo, e pertanto essa deve essere oggetto di prova diretta da parte della ricorrente. Le contestazioni del creditore bancario sono precluse solo sotto il diverso profilo della convenienza del piano nel merito laddove questi abbia violato i principi di cui all'art. 124-bis d.lgs. n. 385/1993. In tal caso, l'opposizione non potrà fondarsi sulla convenienza della proposta. L'opposizione di merito non può preludere l'esercizio del diritto di difesa in merito ad aspetti di regolarità della procedura che potrebbero peraltro essere sollevati d'ufficio. Se la contestazione di merito sulla convenienza è un'eccezione in senso proprio e stretto, l'eccezione circa l'esistenza di atti di frode è in realtà una mera difesa, dunque pienamente ammissibile, poiché volta a stimolare il giudicante a verificare l'esistenza di una condizione dell'azione, verifica che andrebbe effettuata comunque d'ufficio. A norma dell'art 69 c.c.i.i., il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis TUB , non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Si tratta di una disposizione di natura processuale, perché implica una riduzione delle facoltà difensive normalmente concesse a tutte le parti di un procedimento civile, e dunque non di merito. Ora, il Tribunale deve verificare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” (intesa come assenza di atti in frode): risultava dagli atti che la debitrice aveva dichiarato di non avere ulteriori finanziamenti in essere, intesi come ulteriori "prestiti, mutui o altri impegni finanziari" non trattenuti sulla busta paga, omettendo di indicare un debito conseguente dall'ordinanza di assegnazione connessa a una garanzia concessa per un finanziamento erogato al coniuge. La circostanza che l'indebitamento doveva essere noto alla banca sulla base dei dati presenti nei circuiti di informazione creditizia non cambia il risultato: se sono state rese informazioni inveritiere il contegno del debitore è doloso e non rileva più la valutazione circa la violazione dei criteri di diligenza professionale in capo alla banca. Se infatti il consumatore in presenza di una situazione di difficoltà finanziaria non conclamata fornisce informazioni corrette e si affida al giudizio di un operatore professionale, la colpa può essere considerata lieve secondo il tribunale calabrese. Se invece il debitore omette di dichiarare debiti maturati già da diversi anni pone in essere una condotta che non può considerata una “mera leggerezza", una violazione di norme di diligenza comuni, ma deve essere considerata dolosa, con conseguente inammissibilità del ricorso. Questioni giuridiche La decisione in commento si segnala per una originale distinzione tra conseguenze della violazione del merito creditizio da parte dell'intermediario e dolo nella formazione del sovraindebitamento come condizione dell'azione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. La colpa grave, il dolo o il compimento di atti in frode e il merito creditizio sono infatti concetti che si muovono su piani distanti ma che in realtà si intersecano in più ambiti e sotto diversi angoli visuali. Occorre un piccolo excursus per comprendere come sia stato modificato l'originario baricentro valoriale del merito creditizio, da norma di diligenza imposta al consumatore a sanzione in capo al finanziatore. L'art. 69, comma 1, c.c.i.i. ha infatti capovolto il disposto del piano del consumatore dellal. n. 3/2012 che all'art. 12-bis comma 3 imponeva la verifica giudiziale delle cause dell'indebitamento ed escludeva l'accesso ove il consumatore avesse determinato colposamente il proprio sovraindebitamento; dunque al debitore era precluso l'accesso alla procedura anche quando fosse stato erogato un finanziamento oltre i limiti del merito creditizio. Il requisito ostativo è stato modificato poi ad opera del l. n. 176/2020, mediante la quale il requisito ostativo è diventato la colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, mentre è stato espunto il ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali come requisito di ammissibilità. Nel codice della crisi la richiamata disposizione esclude l'accesso ove l'indebitamento sia stato determinato con malafede, dolo o colpa grave (talvolta definita “meritevolezza soggettiva”, cfr. Limitone, la suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento, in ilcaso.it). Il secondo comma invece esclude la facoltà di opposizione all'omologa al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento oppure abbia violato i principi del merito creditizio nell'erogazione del finanziamento. In considerazione della modifica legislativa che ha modificato la l. n. 3/2012, prima, e l'atteggiarsi del requisito della meritevolezza nel codice della crisi, poi, si è assistito in giurisprudenza ad una progressiva svalutazione del requisito soggettivo e ciò soprattutto perché ogni sovraindebitato ha sempre assunto debiti in modo sproporzionato. Queste considerazioni hanno comportato il declino della c.d. teoria dello “shock esogeno”, anche perché nell'impianto della riforma l'esdebitazione appare un diritto sancito dall'art. 279 c.c.i.i. tramite il quale si realizza un obiettivo macroeconomico, la ripartenza che consente a beneficio di tutti la (re)inclusione del debitore nel circuito economico e sociale (Tribunale Bologna 21 Marzo 2025; Tribunale Catania 21 Giugno 2024) I requisiti di accesso devono quindi considerarsi in modo ampio, mentre i requisiti ostativi devono considerarsi in modo restrittivo, poiché la sproporzione tra obbligazioni assunte e risorse per soddisfarle è l'essenza stessa del sovraindebitamento e non può essere ristretta. Proprio in ragione di questa lettura a maglie larghe è stato deciso che la violazione del merito creditizio esclude la colpa del consumatore, poiché a norma dell'art 69, comma 2, c.c.i.i. grava sull'intermediario e non sul debitore consumatore l'obbligo di verificare il rispetto dei criteri di legge nell'erogazione del credito e la colpa del ricorrente in questa evenienza può al massimo essere considerata lieve (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 23 ottobre 2024) Le verifiche relative al merito creditizio devono infatti essere effettuate da soggetti qualificati e pertanto ilgrado di colpa del consumatore è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124-bis TUB, al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3 febbraio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 aprile 2022; Trib. Napoli 21 febbraio 2021; Trib. Rimini 1 marzo 2019). L'elaborazione di questo indirizzo è arrivata a sancire che la reticenza informativa del consumatore all'erogazione del mutuo non integra una condotta fraudolenta del debitore, ostativa all'ammissione del consumatore alla procedura. Secondo una pronuncia, la reticenza del consumatore nel fornire informazioni complete nel questionario circa precedenti impegni difetta di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà della finanziaria di erogare il credito. Essa è infatti in ogni caso tenuta a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, e non può limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo come imposto ex art. 124-bis TUB. La pronuncia in commento sovverte questo indirizzo con due argomenti chiave. Anzitutto, l'art. 69, comma 2, c.c.i.i., che vieta l'opposizione sulla convenienza all'ente creditizio che abbia erogato oltre i limiti del merito creditizio, sarebbe norma processuale poiché riduce una facoltà difensiva accordata a tutti gli altri. Il debitore invece deve provare la sussistenza delle condizioni dell'azione, quale l'assenza di atti in frode: la mancata indicazione di un impegno finanziario costituirebbe invece un atto decettivo che impedirebbe l'accesso alla procedura, poiché la condotta non potrebbe essere considerata una mera leggerezza ma dovrebbe ritenersi dolosa. Tuttavia, il Tribunale di Locri non chiarisce due aspetti determinanti. Non considera come l'eventuale omissione fosse da considerare antecedente causale rilevante per l'erogazione del credito. Non è infatti possibile che la debitrice fosse davvero conscia dell'omissione per frodare la banca e i creditori; se lo fosse stata avrebbe dovuto anche comprendere che l'impegno omesso nel questionario sarebbe sicuramente stato valutato dell'intermediario a prescindere dall'omissione, poiché comunque presente nei sistemi di informazione creditizia. Se di dolo si tratta, si tratta di dolo incidente, dunque ininfluente per l'erogazione del credito, non di dolo determinante. Inoltre, la pronuncia non chiarisce perché il finanziamento originatosi dall'omissione informativa sarebbe stato determinante per causare sovraindebitamento. Appare esattamente il contrario: il finanziamento omesso nella dichiarazione aveva già originato un pignoramento presso terzi da molto tempo e quindi la debitrice era già sovraindebitata da anni. Pertanto se il sovraindebitamento non è stato generato da colpa grave, dolo o frode, non si comprende per quale ragione si debba derogare alla regola generale del diritto all'esdebitazione che permea il codice della crisi. Soprattutto perché, se da una parte è vero che l'art. 69 c.c.i.i. definisce le condizioni dell'accesso alla procedura, è pur vero che sotto la medesima rubrica, e dunque con le medesime finalità, la conseguenza dell'erogazione del credito immeritevole in una prospettiva di evoluzione legislativa della l. 3/2012 è esclusiva responsabilità dell'intermediario. Le condizioni dell'azione devono sì essere provate dal ricorrente, ma tra queste è espressamente escluso ogni tema riguardante l'elemento soggettivo sull'erogazione del credito oltre i limiti di legge. Conclusioni Se si portassero a sistema le conclusioni della sentenza in commento, probabilmente nessun debitore finanziato potrebbe mai accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, poiché sempre verrà individuato un finanziamento immeritevole; le omissioni informative nel questionario non potranno trovare asilo nelle decisioni laddove riguardino erogazioni di credito. Simili reticenze non possono essere determinanti se non hanno efficacia decettiva, visto che gli intermediari dispongono già delle informazioni asseritamente omesse. |