Normativa per il contenimento del Covid-19 e non risarcibilità del danno da chiusura delle attività economiche
30 Maggio 2025
La società appellante, gestore di una palestra, adiva il Ta.r. competente proponendo l'azione risarcitoria in ragione del pregiudizio economico derivante dalle misure restrittive di chiusura di determinate attività economiche adottate dal Governo per contenere i contagi e le conseguenze dannose per la salute collettiva della pandemia da Covid-19. A seguito della reiezione della domanda da parte del primo giudice, la società proponeva ricorso in appello, criticando, tra le altre, la sentenza impugnata per aver escluso “l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio di Ministri”, e la “loro lesività”. Tanto esposto, il collegio ha ritenuto costituzionalmente legittimo sul piano formale il ricorso da parte del legislatore ordinario alla previsione dell'adozione di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, non risultando violata la riserva di legge in materia di limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite, in quanto le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l'ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell'esercizio della funzione amministrativa). Conseguentemente, il collegio ha ritenuto che non possa muoversi alcun addebito all'amministrazione per la quale sussisteva un preciso dovere di provvedere in tal senso, in quanto le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l'ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell'esercizio della funzione amministrativa: sia in considerazione della necessità di acquisire le valutazioni tecnico-scientifiche propedeutiche alla scelta amministrativa vera e propria; sia per garantire l'inevitabile ponderazione comparativa degli interessi in relazione all'evoluzione della situazione pandemica, e alla conseguente necessità di bilanciare correttamente ed efficacemente libertà e doveri anche in una prospettiva diacronica), non risultando violata in alcun modo la riserva di legge nelle materie considerate. Il collegio ha, inoltre, evidenziato che le scelte provvedimentali adottate dal governo sono state rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi. Per quanto esposto, il collegio ha statuito l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa al danno economico subito per effetto dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche per il contenimento del Covid-19, in quanto le scelte provvedimentali adottate dal governo, in ossequio alle norme di rango primario che hanno previsto l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri predeterminandone i contenuti, sono state rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi. |