Consiglio UE: è legittimo il criterio di inserimento degli imprenditori russi negli elenchi delle misure restrittive?

La Redazione
10 Giugno 2025

L’avvocato generale Medina, nel depositare le proprie conclusioni, afferma che il criterio di inserimento degli imprenditori di spicco negli elenchi relativi alle misure restrittive, adottato dal Consiglio dell’Unione europea a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, è legittimo.   

Nel marzo del 2022 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato misure restrittive, inserendo negli elenchi delle sanzioni dell’Unione diversi imprenditori di spicco russi o legati alla Russia. Tali misure erano basate su atti adottati dal Consiglio nel 2014 e modificati nel febbraio del 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.

A seguito del loro inserimento negli elenchi nel 2022, cinque imprenditori hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo l’annullamento delle misure del Consiglio e contestando la legittimità delle sanzioni.

Il Consiglio ha sostenuto, per ragioni analoghe in ciascuna causa, che le persone inserite negli elenchi esercitassero funzioni dirigenziali o proprietarie in settori strategici dell’economia russa. Ha affermato che tali settori costituivano una notevole fonte di reddito per il governo russo, in quanto responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. Nel 2023 il Tribunale ha respinto tutti i citati ricorsi. I cinque imprenditori hanno proposto, quindi, ricorsi distinti dinanzi alla Corte di giustizia UE.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Laila Medina ritiene che la Corte debba respingere le impugnazioni, nella parte in cui sono dirette a contestare l’interpretazione data dal Tribunale al c.d. criterio d’inserimento g), per inadeguatezza nella valutazione. Il termine «imprenditori di spicco», contenuto in tale criterio, dovrebbe essere interpretato come riferito all’importanza dell’imprenditore nel settore economico nel quale opera e su cui è in grado di esercitare un’influenza e non richiede la dimostrazione, da parte del Consiglio, di una qualsivoglia influenza della persona specifica sul governo della Federazione russa, né di un legame tra tale persona e il regime. Basandosi sul ragionamento svolto dal Tribunale, osserva che esiste un rapporto logico tra la scelta di colpire gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo e l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive.

L’imposizione di misure restrittive nei confronti degli imprenditori di spicco rende più difficile l’esercizio da parte loro della propria attività, il che può nuocere all’economia russa e contribuire ad aumentare i costi dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina. Ciò è vero anche in assenza di una specifica condotta della persona inserita negli elenchi in termini di influenza sul governo russo. Inoltre, l’avvocato generale Medina ricorda che l’adozione delle misure restrittive mira a fare pressione sul governo della Federazione russa, affinché ponga fine all’aggressione in Ucraina, riducendo le risorse finanziarie disponibili. Per quanto riguarda l’espressione «che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito», anch’essa contenuta nel criterio g), l’interpretazione più corretta è da riferirsi a un settore economico e non a un singolo imprenditore, in quanto tale disposizione collega la parola «reddito» a un governo nazionale quale beneficiario.

Se il Consiglio avesse voluto fare riferimento a una notevole fonte di reddito proveniente da un imprenditore di spicco, l’espressione «che operano in settori economici» sarebbe stata superflua, dato che tutti gli imprenditori, per definizione, operano in un settore economico, direttamente o indirettamente. Il criterio di inserimento g) non può essere, quindi, dichiarato illegittimo, in quanto le misure restrittive adottate non risultano manifestamente inidonee rispetto ai loro obiettivi, tenuto conto anche del contesto in cui sono state adottate e della particolare gravità della situazione. Per quanto riguarda l’impugnazione specifica di uno degli imprenditori, l’avvocato generale Medina ritiene che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto non esaminando se il suo inserimento negli elenchi in base al c.d. criterio d) fosse giustificato, in quanto, se uno dei criteri alla base dell’inserimento di una persona negli elenchi viene ritenuto giustificato (vale a dire il criterio g) in questo caso specifico) non è necessario esaminare anche le ragioni sottese a un criterio alternativo di inserimento, quale fondamento della medesima decisione.

conclusioni ai seguenti link: C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P