Tribunale UE e ecosistemi marini vulnerabili: respinto il ricorso della Spagna
13 Giugno 2025
Nell'ambito della politica europea volta alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, sono state adottate misure specifiche per la gestione della pesca negli habitat di acque profonde, con particolare attenzione agli ecosistemi marini vulnerabili dell'Atlantico nord-orientale. In tale contesto, la Commissione europea ha istituito, tramite regolamento, un elenco di zone di pesca in acque profonde in cui ha vietato l'uso di attrezzi di fondo, sulla base di una valutazione tecnico-scientifica che ha individuato la presenza accertata o probabile di specie protette o di ecosistemi particolarmente vulnerabili nelle acque dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. La Spagna (causa T-681/22), nonché alcune associazioni di pescatori della Galizia e delle Asturie (causa T-781/22), hanno proposto ricorso contro tale divieto dinanzi al Tribunale dell'UE, contestando tanto i criteri di individuazione delle aree interessate, quanto gli effetti delle restrizioni sulle attività di pesca e sulla vita economica e sociale delle comunità interessate. Il Tribunale UE ha respinto i ricorsi, chiarendo che non era necessario, ai fini di tale valutazione, individuare nel dettaglio la fragilità degli ecosistemi in relazione a ogni tipologia di attrezzo di fondo, né procedere a un'analisi approfondita delle conseguenze socioeconomiche delle misure adottate, in quanto la qualificazione delle zone protette si basa sulla presenza accertata o probabile delle specie, nonché sulle caratteristiche dell'ecosistema. Il Tribunale ha, inoltre, affermato che non risulta provato che la Commissione abbia ecceduto il proprio potere discrezionale nella scelta della metodologia utilizzata per la delimitazione delle zone, anche perché non è stato dimostrato che un metodo alternativo sarebbe stato più efficace per la protezione degli ecosistemi. È da escludersi, infine, tanto ogni illegittimità nell'atto legislativo che prevede l'adozione del regolamento impugnato, dal momento che non attribuisce poteri illegittimi alla Commissione, quanto la violazione delle norme comuni sulla pesca o del principio di proporzionalità. D'latro canto il divieto di pesca con attrezzi di fondo non investe le attività svolte a profondità pari o inferiori a 400 metri e non è stato dimostrato che gli attrezzi fissi siano privi di effetti negativi per gli ecosistemi marini vulnerabili. In mancanza della prova della loro innocuità, il rischio per la tutela degli ecosistemi giustifica il mantenimento delle misure restrittive. Per approfondire i testi delle sentenze: T-681/22 e T-781/22 |