Accesso al concordato minore per l’imprenditore individuale cessato

La Redazione
17 Giugno 2025

Il Tribunale di Ancona accoglie la domanda di apertura della procedura di concordato minore formulata da un imprenditore individuale, nella sua qualità di soggetto sovraindebitato con debiti di natura mista – in parte di natura consumeristica e in parte derivanti dalla pregressa attività d'impresa, ormai cessata.

Può accedere al concordato minore il soggetto titolare di un'impresa individuale cancellata dal registro delle imprese ed ex socio di s.n.c.

Il limite di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i. deve essere riferito al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L'imprenditore individuale che abbia posto fine alla propria attività sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio e finalità del Codice della Crisi.

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