Composizione negoziata: il controllo giudiziale per la conferma delle misure protettive
17 Giugno 2025
In primo luogo, il giudice si occupa di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale ed afferma quanto segue: «questo giudice ritiene che il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive ex art. 19 CCII debba essere promosso necessariamente nei confronti dei soli creditori che all'atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese abbiano già dato impulso ad azioni esecutive e/o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l'attività imprenditoriale o siano quanto meno in possesso di titoli esecutivi da poter azionare nel breve termine, da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari». Secondo il giudice non sarebbe necessaria, al contrario, la citazione in giudizio degli altri creditori risultanti dall'elenco allegato al ricorso ai quali va riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi Quanto alle misure protettive delle quali la ricorrente chiede la conferma e, in particolare, quanto alla verifica giudiziale dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il tribunale segnala quanto segue: «Gli artt. 18 ss. CCII […] non hanno inteso affidare al Tribunale un sindacato sulla fattibilità concreta del piano di risanamento, che è, invece, destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale con la mediazione dell'esperto e sulla base del progetto di risanamento depositato: il vaglio del tribunale è confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori. Richiamando Trib. Modena, 3 dicembre 2022, il tribunale di Nola ricorda che «il tribunale, in definitiva, può e deve confermare le misure protettive laddove “le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risarcimento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifusa positivamente nel CCII) non appaia obiettivo ‘manifestamente implausibile', in ragione della ‘palese inettitudine' del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa”». «Tale valutazione – aggiunge il tribunale di Nola - andrà evidentemente compiuta dal giudicante anche tenendo conto della condotta assunta dalle parti nel corso delle trattative, non potendo trovare tutela le ragioni dei creditori che abbiano assunto un comportamento pregiudizialmente ostativo alla soluzione, nonché verificando la maggior convenienza del percorso di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria». |