Giurisdizione del g.a. qualora sia richiesto il pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria comunale svolto dopo la scadenza della convenzione
20 Giugno 2025
Un istituto di credito conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale, il comune per ottenere il pagamento del compenso per la continuazione del servizio di tesoreria da esso svolto successivamente alla scadenza della convenzione stipulata con il medesimo comune, nelle more dell'espletamento della gara per la scelta del nuovo affidatario, affermando che il compenso dovesse essere calcolato non sulla base delle condizioni della convenzione scaduta, ma tenendo conto delle modifiche comunicate dallo stesso istituto di credito al comune nel momento in cui si era reso disponibile a svolgere il servizio oltre la scadenza. Il comune, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, ritenendo la pretesa della controparte di natura esclusivamente patrimoniale. La Corte dei conti dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ritenendo, invece, che la competenza a decidere la controversia spettasse al giudice amministrativo, atteso che la questione centrale della lite aveva ad oggetto la stessa natura del rapporto tra l'ente locale ed il gestore, ovvero se le prestazioni svolte dall'istituto di credito dopo la scadenza formale del termine di durata della convenzione di tesoreria fossero state espletate, in mancanza di pattuizioni formali, come rapporto di fatto, ovvero a seguito di atti di c.d. “proroga tecnica” da parte del comune. La Corte dei conti, pertanto, ha affermato che la controversia, investendo l'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione di disporre, in presenza delle condizioni determinate dalla legge, la “proroga tecnica” del rapporto di concessione, rientra nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), codice processo amministrativo, relativa ai rapporti di concessione di servizi pubblici. Riassunta la causa, il T.a.r., sollevava, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a, conflitto negativo di giurisdizione, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice contabile, la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, che fa salva dalla competenza esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessione di pubblici servizi le liti attinenti alle indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tanto esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il regolamento di giurisdizione vada risolto con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, l'affidamento del servizio di tesoreria si configura come concessione di pubblico servizio, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento ed il rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio, Pertanto, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle di contenuto meramente patrimoniale, ove non assume rilievo il potere d'intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio ovvero l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone e di altri corrispettivi, essa è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Le Sezioni unite hanno affermato che tale controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché l'accertamento richiesto in giudizio investe la questione se lo svolgimento del servizio, oltre il termine di scadenza della convenzione, possa configurarsi come rapporto convenzionale in forza di atti di c.d. proroga tecnica ovvero come gestione di fatto. L'oggetto del giudizio, pertanto, oltre ad investire l'atto della convenzione e la durata del rapporto, coinvolge anche l'accertamento della adozione degli atti di proroga della convenzione e della loro legittimità. Anche sotto questo profilo, il collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la natura autoritativa dell'atto di c.d. proroga tecnica, e la conseguente competenza di tale plesso giurisdizionale a conoscere delle contestazioni avverso tale provvedimento e la conseguente configurazione giuridica del rapporto in caso di sua accertata illegittimità. |